Decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545
coordinato con la
legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650
recante:
"Disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni"
AVVERTENZA:
Il
titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con
quello sopra riportato.
Il
testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
La
legge di conversione sostituisce integralmente le disposizioni del
decreto-legge, salvo l'art. 4.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione, secondo quanto prevede il comma
7 dell'art. 1 della legge stessa (v. appresso), entrano in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
I
commi da 2 a 7 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:
"2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28
agosto 1996, n. 444.
3.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il
risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.
4.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27
ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per
assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in
ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma
codificata.
5.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29
dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive reiterazioni, compreso il
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.
6.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23
febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in
materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di
protezione del diritto d'autore.
7.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art.
1.
Disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito
locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata
1.In
attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle
telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte
costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la
predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è
consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva
alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31
maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema
radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una
Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.
2.
Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le
procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
regolamenti per l'attuazione:
a.
della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la
fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
b.
della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c.
della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della
completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i
regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti
esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di
telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione
delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I
regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e
procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata,
onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio
universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni
dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia.
Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.
3.
Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone
di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il
sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di
apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le
disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre
1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.
4.
Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23
della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di
indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo
5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano
arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla
segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5.
I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono
sostituiti dal seguente:
"1.
Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico
radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e
dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque
membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto
prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano
distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura
umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il
mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a
maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di
membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al
Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali
e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la
titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società
pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e
televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità
di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla
concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle
riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano
triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e
finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi
e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della
società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla
attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera
assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al
consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi
contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da
parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del
piano".
6.
Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:
"Art.
2-bis (Controllo della gestione sociale)
1.
Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e
seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci
effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del
collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un
sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un
sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la
nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla
scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse
per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2.
Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione
valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
3.
L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato".
7.
All'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui piani di cui alla lettera a) e
sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e
testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di
produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
8.
Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di
valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione
tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza
multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa
autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni
radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9.
Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n.
103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra
negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla
conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1994.
10.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato
dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
"1.
Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti
pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità
diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su
emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione
europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei
territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in
bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.
Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e
locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla
pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme
stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle
proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei
territori dei Paesi dell'Unione europea".
11.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.
12.
I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono
agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.
223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo
5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del
presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del
comma 42 del presente articolo.
13.
Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e
radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti
inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in
ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui
agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli
articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13
agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del
19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in
ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o
superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti
televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di
azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11,
comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione
dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. E'
soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo
decreto-legge n. 323 del 1993.
14.
Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e
televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o
di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in
ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale
disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di
concessione.
15.
All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della
concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare,
per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni
finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".
16.
I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di
telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
17.
Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di
cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al
30 per cento.
18.
Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"8.
La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari
privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18
per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per
la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la
radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere
comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o in quella successiva".
19.
Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese
forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo
restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo
8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del
presente articolo.
20.
Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale
possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in
occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome
e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva
89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni
di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
21.
Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito
dal seguente:
"18.
E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito
locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della
programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento
all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla
realtà locale di carattere non commerciale".
22.
È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
23.
Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive
di efficacia.
24.
Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la
distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con
accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European
Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di
normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono
punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di
lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
25.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai
servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali,
prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli
utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di
comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate
a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta
dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità
autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino
all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26.
Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o
contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti
televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo
interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione,
"messaggerie locali", "chat line", "one to one" e
"hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore
24. E' fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi
radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione
espressamente dedicato ai minori.
27.
I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di
comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui
ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28.
Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri
provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , stabilendo altresì le
modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta
giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra-contabili, nonché
le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12,
18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto, 1981,
n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che
comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di
radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio,
nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti
di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i
gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro,
le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che
pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico
distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici
tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria
non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o
che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito
locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice,
recante i seguenti dati:
a.
denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o
dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale
della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione normativa del
rispettivo legale rappresentante;
b.
denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare
dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi
dell'articolo 2563 del codice civile;
c.
sede legale;
d.
elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario
delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente
gestita;
e.
numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f.
contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per
le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29.
Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di
chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti
di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono
stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato
patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del
codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla
legge.
30.
Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei
soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui
al comma 28.
31.
In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono
adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32.
Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma
28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni
dello stesso codice.
33.
I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5
agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato
patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un
prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio
dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di
cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il
conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31
agosto di ogni anno.
34.
Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è
sostituito dal seguente:
"Lo
stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese
concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate
delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere
pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla
stessa impresa di pubblicità".
35.
L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già
sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è
sostituito dal seguente:
"10.
Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di
forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti
nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di
riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a
condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello
stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:".
36.
Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito
il seguente:
"11-bis.
Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza
parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o
giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è
soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una
dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte
dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono
componenti.".
37.
Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è
inserito il seguente:
"11-ter.
A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal
medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che
non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con
l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la
controllano.".
38.
All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso
l'ultimo periodo.
39.
All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a.
il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni."
è sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono
essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la
stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei
contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative
giornalistiche editrici di quotidiani.";
40.
l'ultimo periodo è soppresso.
41.
Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad
applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7
agosto 1990, n. 250.
42.
Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della
ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le
modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli
adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti
di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei
dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le
modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
43.
Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
44.
I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti
concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono
puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.
45.
Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle
sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le
norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed
integrazioni.
46.
In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono
tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
47.
Sono abrogati:
a.
gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5
agosto 1981, n. 416;
b.
l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268;
c.
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
d.
gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
e.
il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990,
n. 382;
f.
l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi
4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come
requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la
radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante
per la radiodiffusione e l'editoria;
g.
l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle
parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto
1990, n. 223";
h.
l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).
48.
È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi
da 28 a 46.
49.
Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art.
15-bis. - 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o
degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non
vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria
interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo
alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In
particolare occorre prescrivere:
a)
l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai
registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b)
le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento
della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c)
che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo
anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d)
la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo
gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di
solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.".
50.
È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di
Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo
straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per
l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di
concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per
conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli
enti.
51.
Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione
degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente
autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi,
non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a
prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
52.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente
per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
finanziario 1994.
53.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "E' altresì elevato a cinquanta anni il termine
di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis,
previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.".
54.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione della durata di
protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o
di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere
fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione
dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro
autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione
dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.".
55.
Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", sempre che, per effetto dell'applicazione di tali
termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno
1995.".
56.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
57.
Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole:
"anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".
58.
La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la
cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della
disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i
diritti prima della loro estinzione.
59.
Il diritto di autore di opere del disegno industriale è compreso tra quelli
tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, il Governo, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della
disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente
in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia
espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle
commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è
emanato anche in mancanza del parere.
60.
La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14
agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo
7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno
1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62,
la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito
cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da
cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la
musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il
cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per
le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono
attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle
commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità
di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.
61.
È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite
le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione
centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai
problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
intenda affidarle.
62.
Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove
membri, incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli
altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della
conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati
nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo
provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno
determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che
operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere
le singole sedute delle commissioni.
63.
I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due
anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro
anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente
nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del
biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
64.
I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti
a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di
incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e
personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.
65.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei
decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.
66.
Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto
con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per
il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso
spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60
per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
67.
Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella
composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle
nuove commissioni.
68.
Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di
Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato
per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente
competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e
lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono
attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed
attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla
predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione
delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.
69.
Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione
del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e,
nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove,
dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità
di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di
categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa
parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in
volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute
delle sezioni.
70.
Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di
Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
71.
Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle
commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei
limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di
cui al comma 59.
72.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti
i seguenti:
"2-bis.
Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente
per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono
disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti
che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del
cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la
qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2,
lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel
campo culturale dell'iniziativa.
2-ter.
Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma.
Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia.
Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del
parere.".
Articoli
2 e 3.
(Sostituiti
dalla legge di conversione, unitamente all'originario art. 1, con l'articolo
soprariportato).
Art.
4. Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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