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Legge 31 luglio 1997, n. 249Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ARTICOLO
1 1. E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità ", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71 il ministero delle Poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di Ministero delle Comunicazioni. . 3.
Sono organi dell'Autorità il presidente, la Commissione per le infrastrutture e
le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
Commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da
quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i
commissari. 4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 e dall'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate: a)
la Commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 2)
elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle Comunicazioni e
sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, nel rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese
quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li
approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al ministero
della Difesa, che provvede alle relative assegnazioni. 3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del ministero delle Comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempre che conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 4)
sentito il parere del ministero delle Comunicazioni e nel rispetto della
normativa 5)
cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono
iscrivere, in virtù della presente legge, i soggetti destinatari di
concessione, ovvero di autorizzazione, in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di
pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, o da
diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e
distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni, ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro
sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. 6)
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono
abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro Nazionale della stampa e del Registro Nazionale delle imprese
radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti, ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; 9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, entro novanta giorni dalla notifica della controversia; 10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità; 11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività; 14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 15)
vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica
che tali tetti anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche,
non vengano superati. b)
la Commissione per i servizi e i prodotti: 2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività; 3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse Autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni; 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; 6) verifica il rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa; 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica; 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica, nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 10) propone al ministero delle Comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico; 11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate, ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere a effettuare le rilevazioni necessarie; 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive; 14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni; c)
il consiglio: 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; 3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi; 6) propone al ministero Comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva, sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 7) verifica i bilanci e i dati relativi alle attività e alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento; 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato; 10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni,predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; 12) entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario; 13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge; 14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e alla Commissione per i servizi e i prodotti. 7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9. 8. La separazione contabile e
amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi
per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione,
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella
dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi
incrociati e di pratiche discriminatorie. 9. L'Autorità, entro novanta
giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto,
sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per
l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 18. 10. Qualunque soggetto, portatore
di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 11. L'Autorità disciplina con
propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un
soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o
destinatari di licenze tra loro. 12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali, a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri. 13. L'Autorità si avvale degli
organi del ministero delle Comunicazioni e degli organi del ministero
dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni,
nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi,
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del ministero delle Poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 15.
Con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro delle
Comunicazioni e con il ministro del Tesoro, sono determinati le strutture, il
personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del
ministero dell'Interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. 17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Comunicazioni, di concerto con il ministro del Tesoro e con il ministro per la Funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità. 18. L'Autorità, in aggiunta al
personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non
superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma
30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 20. In sede di prima attuazione
della presente legge l'Autorità può provvedere al ARTICOLO
2 1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati. 2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli. 3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze. 4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate. 5.
L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di
partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i
relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. 6.
Ad uno stesso soggetto, o a soggetti controllati da, o collegati a, soggetti, i
quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né
autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente
delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o
radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri,
sulla base del piano delle frequenze. b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale; c) segnali ricevibili senza disturbi; d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione; e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia; f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio; g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze. 7.
L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo
riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui
al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il
formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo.
Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio
del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni
idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2, ne
inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. 8. Nell'esercizio dei propri poteri, l'Autorità applica i seguenti criteri: a)
i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per
il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito
nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per
una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in
ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. b)
i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono
raccogliere le risorse economiche, calcolate sui proventi derivanti da pubblicità
e da sponsorizzazioni, per una quota non superiore al 30 per cento del totale
delle risorse del settore radiofonico. c)
i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo,
ovvero via satellite, possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento
del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive
nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. E' fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge; e)
le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico,
ovvero televisivo, risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere
a), b), c) e d). 9.
Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e
c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità
provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7.
Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8,
mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione
dominante, nè elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con
atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. 10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale. 11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi. 12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo. 13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi. 14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità , sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite. 15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni, ovvero autorizzazioni radiotelevisive, è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite. 16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite, o comunque possedute, per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie, o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllati. 17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile. 18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1)
la trasmissione degli utili e delle perdite; 19.
In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 8,lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni tra loro congiuntamente, possono partecipare a una piattaforma
unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni
codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo
associativo, anche con operatori di comunicazioni destinatari di concessione,
autorizzazione, licenza, o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5, della presente legge. La piattaforma è aperta
alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo
principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. 20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre. ARTICOLO
3 2.
L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequente di cui
all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. 3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive, il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede: a) per le emittenti radiotelevisive nazionali: 1) una misura adeguata del
capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza
societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2; b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi: 1)
la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure
di rilascio delle concessioni; 4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria. 5. Le concessioni relative alle
emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione
dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e
comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
l'80% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro; b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti. 6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite. 7.
L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei
programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il
quale i programmi irradiati 8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive, in ambito nazionale e locale, che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90% di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal ministero delle Comunicazioni. 9.
Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui
alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare
all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito
dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti
televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel
piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di
Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela
delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera.
All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti
dall'articolo 2, commi 6 e 8. 10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal ministero delle Comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento. 11.
Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva
su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in
forma codificata. 12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate. 13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. 14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti a Iva nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti. 15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito, ". 16.
Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è inserito il seguente:
"Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito
nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del ministero
delle Comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti
impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico
dell'impianto. 17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità. 18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata. 19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso. 21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. 22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive. 23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente "45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti a ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997 ". 24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni. ARTICOLO
4 1.L'installazione
non in esclusiva delle reti di telecomunicazioni via cavo o che utilizzano
frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità . A
decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la
fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di
licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. 2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 3.
L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici
è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte
dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti
richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura
civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea
generale le modalità e i limiti con cui possono essere previsti gli stessi
obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente
rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. 4.
Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli
operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono
obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività
riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché
delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. 5.
Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati
anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i
destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione
contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle
telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali
sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. 6.
Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per
le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società
separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle
telecomunicazioni. 7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza e non discriminazione. 8.
Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di
telecomunicazioni. 9. L'offerta del servizio di
telefonia vocale è soggetta dal 1 gennaio 1998 a regime di prezzo. La
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non
superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe
sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre
1995, n. 481, con l'obiettivo del bilanciamento tariffario e dell'orientamento
ai costi. ARTICOLO
5 1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi: a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi; b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea; c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori. 2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di: a) sicurezza di funzionamento della rete; b) mantenimento dell'integrità della rete; c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica. 4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità . 5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente articolo possono essere modificate su proposta del ministro delle Comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari. ARTICOLO
6 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede: a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del Registro degli operatori. 3. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ARTICOLO
7 1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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