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REGOLAMENTO
PER L’ELEZIONE DEI FIDUCIARI E DEI
COMITATI DI REDAZIONE E
NORME DI INDIRIZZO
(approvato dal Consiglio nazionale della FNSI nella sessione del 27 giugno 2000)
1) Modalità
L’assemblea di redazione fissa la
data e le modalità delle elezioni del C.d.R. o del fiduciario,
nell’osservanza del presente regolamento.
Prima della scadenza ordinaria del mandato, il C.d.R. convoca l’Assemblea per
avviare le procedure di rinnovo.
L’Associazione Regionale di stampa territorialmente competente convoca
l’assemblea per l’elezione del fiduciario o del comitato di redazione nelle
nuove iniziative editoriali costituite da almeno tre mesi e prive di
rappresentanza sindacale.
2) Commissione
Elettorale
L’assemblea convocata per il
rinnovo del C.d.R. nomina, tra gli aventi diritto al voto, una commissione
elettorale, che rappresenti la redazione nel suo complesso, composta da almeno
due membri non candidati che avranno il compito di presiedere il seggio per il
tempo stabilito.
La commissione elettorale deve garantire e verificare la segretezza e la
regolarità delle operazioni di voto.
Subito dopo il termine delle votazioni la commissione effettua pubblicamente lo
scrutinio e proclama gli eletti.
Indi la commissione trasmette copia del verbale all’ARS territorialmente
competente ed al CdR eletto.
3) Elettorato
Per l’elezione del comitato di
redazione o del fiduciario e dei fiduciari che integrano il C.d.R. e per
l’eventuale voto di sfiducia, hanno l’elettorato attivo tutti i giornalisti
dipendenti (ex art.1,2,12,35 e 36) a tempo indeterminato e i giornalisti con
contratto a termine non inferiore a 12 mesi.
Sono sospesi dall’elettorato i giornalisti in aspettativa ai sensi
dell’art.23 del CNLG per mandato elettivo o incarico pubblico.
Possono essere eletti tutti i giornalisti con contratto a tempo indeterminato,
salvo deroga del consiglio direttivo dell’ARS territorialmente competente per
comprovati casi particolari.
In caso di distacco ad altra testata, il giornalista eserciterà il diritto
attivo e passivo di voto nella testata di provenienza.
4) Segretezza del
voto
La segretezza del voto deve essere
garantita dalla commissione elettorale. E’ comunque ammesso il voto telefonico
o per posta elettronica con comunicazione riservata alla commissione elettorale
o ad un garante esterno.
5) Rappresentatività
e tutela delle minoranze
Il voto si esprime indicando il
nome di un candidato fiduciario o i nomi dei candidati al CdR.
Anche allo scopo di tutelare sia la partecipazione di eventuali minoranze sia il
valore della unitarietà delle redazioni, la Federazione della Stampa indica nei
2/3 dei posti da ricoprire, approssimati per difetto, il limite di preferenze
esprimibile, ferma restando la possibilità di ricorrere a prassi redazionali
diverse.
Sono eleggibili tutti gli aventi diritto al voto come previsto dal precedente
punto 3.
Di norma, si vota su scheda bianca scrivendo di proprio pugno il nome o i nomi
dei candidati da eleggere.
Lo scrutinio avviene subito dopo la chiusura delle urne, pubblicamente, ad opera
della commissione elettorale.
Il CdR si fa carico anche della tutela dei diritti del lavoro dei giornalisti
non contrattualizzati che collaborano alle testate ponendosi come loro
referente.
6) Rappresentanza
aziendale nei periodici
Nelle aziende editrici di
periodici, fermo restando quanto stabilito dall’art.34 del CNLG per
l’elezione dei rappresentanti di testata e per i loro poteri, fatte salve le
eventuali diverse previsioni redazionali, l’organismo unico aziendale è
eletto di norma a suffragio universale. In questo caso ognuno dei votanti può
indicare tra le preferenze un solo nominativo per testata. Tutte le altre norme
sono quelle indicate per l’elezione dei CdR.
7) Ricorsi
Contro i risultati dell’elezione
dei fiduciari e del CdR è ammesso ricorso entro 60 giorni ai probiviri
dell’ARS di competenza e in seconda istanza ai probiviri della FNSI. Il
ricorso non produce in nessun caso effetti di sospensione del risultato.
8) Subentri
In caso di dimissioni o decadenza
di un componente del CdR subentra il primo dei non eletti secondo i criteri
previsti dai regolamenti associativi o redazionali.
Se nel corso del mandato si dimetta la maggioranza dei componenti inizialmente
eletti, l’intero C.d.R. rimette il suo mandato all’assemblea.
9) Piano editoriale
e fiducia al direttore
Il voto sul piano editoriale
presentato dal direttore all’atto del suo insediamento ed eventuali voti
successivi concernenti la fiducia al direttore avvengono con i medesimi
meccanismi previsti per l’elezione del CdR, con particolare riferimento
all’elettorato attivo.
NORME
TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
1) Modifiche
Il presente regolamento sarà
modificato subito dopo l’approvazione del nuovo contratto nazionale di lavoro
al fine di adeguarlo alla nuova normativa e con particolare riferimento alla
tutela del lavoro autonomo.
2) Armonizzazione
I regolamenti redazionali o
territoriali eventualmente in atto continueranno ad applicarsi nelle parti che
non contrastano con le norme del presente regolamento. Le Associazioni regionali
di stampa e le redazioni provvederanno ad adeguarli alla lettera e allo spirito
del presente regolamento.
3)
Norma transitoria
I fiduciari e i comitati di
redazione in carica all’entrata in vigore del presente regolamento restano in
carica fino al completamento del mandato anche se eletti con diverse modalità.
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