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Contratto nazionale di
lavoro giornalistico
Art. 1
Il presente contratto regola il
rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di
informazioni quotidiane per la stampa, le emittenti radiotelevisive private e
gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che
prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con
vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività La legge su
Ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio 1963, n. 69
garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della
loro deontologia professionale specificando che è diritto insopprimibile dei
giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza
delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro
obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati
sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Dichiarazione
a verbale
La Federazione Nazionale della
Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le
norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro
complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni
prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai
giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici,
nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa
di qualsiasi azienda.
COLLABORATORI
FISSI
Art. 2
Le norme del presente contratto si
applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai
quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici,
alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati
ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché‚
sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità
di un servizio Agli effetti di cui al comma precedente sussiste continuità di
prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana,
assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a
soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore
di sua competenza vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore
fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una
prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla
specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti
dal mandato conferitogli responsabilità di un servizio allorquando al predetto
collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con
carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche Le
norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano
soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia
esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto Il collaboratore fisso
ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza
della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al
numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di
ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima
non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al
presente contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese.
Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata
al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2
collaborazioni al mese.
CONTRATTI
A TERMINE
Art. 3
Sono nulli gli accordi che menomano
i diritti stabiliti dal presente contratto Le assunzioni a termine sono
disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed
integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di
lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi nella fase di avviamento di
nuove iniziative editoriali per sostituire giornalisti assenti per ferie per
sostituire giornalisti assenti per aspettativa per l'assunzione di giornalisti
disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4 per
sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903 (adozione o affido) L'incarico sarà limitato ad un periodo di
tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi e solo in ragione di uno su
dieci redattori o frazione di dieci salvo le assunzioni di giornalisti
disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4 o per
sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio,
aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903 Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per
nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative,
devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle
liste di cui all'art. 4 situazione occupazionale e devono essere notificate alla
Commissione nazionale Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti
assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia
carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non
superiore ai dodici mesi Anche nei contratti a termine configurati nel comma
precedente è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in
cui è dovuta a norma del presente contratto I contratti a termine che non si
riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la
disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta
a fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per compimento del
termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in
ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto
per i rapporti a tempo indeterminato Tale indennità sarà assorbente di quegli
indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza
del contratto a termine Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della
risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero
l'ammontare dell'indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a
tempo indeterminato sarà corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali
indennizzi.
ASSUNZIONE
- PERIODO DI PROVA -SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Art. 4
Assunzione Periodo di prova
L'assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve
risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio Il
documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del
rapporto di lavoro Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la
qualifica e la retribuzione del giornalista, nonché‚ la testata per la quale
il giornalista è chiamato a prestare la sua opera All'atto dell'assunzione ai
sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo
di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà
essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola
corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio
prestato Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato
durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella
determinazione della anzianità di servizio Il periodo di prova non è
rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o
nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova
il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha
svolto il praticantiato.
Norma particolare
Le aziende sulla base dei dati forniti dall'INPGI formuleranno previsioni sul
movimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati che, a richiesta,
saranno portate a conoscenza dei comitati di redazione In deroga a quanto
stabilito dal terzo comma del presente articolo, in caso di assunzione da parte
di azienda editrice di soli periodici il giornalista può essere chiamato a
prestare la sua opera per più testate che dovranno essere indicate nella
lettera di assunzione.
Situazione
occupazionale
A) Commissione
Nazionale Paritetica
1)E’ istituita dalle parti una
Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare l'andamento
dell'occupazione nell'ambito della categoria giornalistica e di accertare
l'entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il
riassorbimento La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla
formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato
di disoccupazione o in Cassa integrazione guadagni (CIG). L'iscrizione negli
elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti. Gli elenchi, in relazione
alla provenienza dei giornalisti disoccupati, saranno suddivisi in: provenienti
da quotidiani, da periodici, da agenzie di stampa, dalla RAI-TV, da emittenti
radiotelevisive private, da uffici stampa e da altre aziende Non possono essere
iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono
essere cancellati.
a) i giornalisti professionisti non iscritti all'INPGI.
b) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt. 2 e 12,
percepiscono un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del
redattore ordinario.
c) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari
alla retribuzione minima del redattore ordinario I giornalisti posti in CIG a
seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un
elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall'INPGI
trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in
CIG che ricevono le relative prestazioni Fermo restando quanto disposto
dall'allegato protocollo D, i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il
trattamento di integrazione guadagni, restino senza occupazione, possono, a
domanda, essere trasferiti nell'elenco nazionale dei giornalisti disoccupati Sarà
formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato
interrotto a seguito d risoluzione del rapporto con aziende editrici di
quotidiani, periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che
abbiano le caratteristiche previste dall'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n.
416.
2) Negli elenchi nazionali sono
riportati per ogni iscritto i seguenti dati:
a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell'ultimo rapporto di
lavoro;
b) data di iscrizione nell'albo elenco dei professionisti o nel registro dei
praticanti;
c) attività professionale svolta dal momento dell'iscrizione all'albo o nel
registro:
d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt. 2 e 12 del
contratto nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell'attività
giornalistica;
e) posizione previdenziale La Commissione nazionale fornirà direttamente alle
aziende interessate all'assunzione dei giornalisti o praticanti iscritti negli
elenchi ogni ulteriore informazione utile per la valutazione della posizione
professionale e delle esperienze specifiche maturate dai singoli iscritti.
3) Al fine di consentire alla
Commissione di valutare le possibilità di assorbimento del fenomeno della
disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla Commissione stessa
per il tramite della FIEG tutti gli elementi necessari per individuare la
prevedibile domanda di lavoro giornalistico per effetto del pensionamento, delle
nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa Le aziende editoriali faranno
pervenire trimestralmente alla Commissione nazionale paritetica FIEG ed FNSI
elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professionisti e
praticanti assunti e d quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per
qualsiasi motivo L'assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG
deve essere immediatamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione
nazionale.
4) Gli elenchi dei giornalisti e
praticanti disoccupati o in CIG nonché‚ i periodici aggiornamenti sono
trasmessi a cura della FIEG a tutte le aziende associate ed a cura della FNSI a
tutte le Associazioni regionali di stampa perché‚ siano notificati alle
direzioni ed ai Comitati di redazione della rispettiva competenza territoriale.
5) I dati e le notizie utili per
l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 33, 3° e 4° comma, del contratto
nazionale di lavoro giornalistico verranno richiesti dalle aziende interessate
all'INPGI con lettera inviata per conoscenza anche alla FIEG, alla FNSI ed alla
Commissione nazionale La Commissione Nazionale Paritetica ha inoltre facoltà di
promuovere d'intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine e con l'INPGI,
nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le indagini utili a verificare
l'andamento del mercato del lavoro giornalistico con particolare riferimento
all'accesso dei praticanti, all'iscrizione ed a movimento dei giornalisti
professionisti, alle previsioni di pensionamento in relazione all'età
anagrafica e al la posizione contributiva, all'applicazione della legge n.
903/1977 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della
professionalità delle lavoratrici e la loro collocazione nell'organizzazione
del lavoro.
6) Le parti indicano alle aziende ed
ai direttori come impegno quello di assumere prioritariamente in caso di
necessità giornalisti iscritti nell'elenco nazionale La Commissione Nazionale
Paritetica si riunirà mensilmente per l'aggiornamento degli elenchi e per il
controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo La
FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, una unità
operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione occupazionale
e facilitare il collegamento tra l'offerta e la domanda di lavoro.
B) Incentivi per
l'assunzione di disoccupati
L'assunzione al lavoro dei
giornalisti professionisti e praticanti disoccupati o in cassa integrazione
determina l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dal D.L. 14 giugno
1996, n. 318 convertito in legge il 29 luglio 1996, n. 402 e di quelli che il
Governo si è impegnato a istituire qualora il contratto a termine venga
convertito a tempo indeterminato La FIEG e la FNSI, con la collaborazione dei
direttori attiveranno tutti gli strumenti atti a determinare il riassorbimento,
entro il termine di scadenza del presente contratto, di una percentuale pari
almeno al 50% del numero degli iscritti così come risultante alla data del 1°
ottobre 1995, negli elenchi dei provenienti da quotidiani, periodici ed agenzie
di stampa. Le assunzioni dagli elenchi di altra provenienza sono computate agli
effetti della determinazione della percentuale predetta Non possono avvalersi
per il periodo di un anno della facoltà di procedere a nuove assunzioni, con le
facilitazioni di cui sopra, le aziende che non abbiano trasformato a tempo
indeterminato almeno il 40% dei contratti a termine stipulati nei dodici mesi
precedenti, fatti salvi i casi di contratti a termine per sostituzione di
giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa e
per le cause previste dagli art. 6 e 7 della legge 9.12.1977, n. 903.
1) Assunzioni di professionisti
A decorrere dal 1° dicembre 1995 le aziende editoriali possono assumere con
contratto a termine giornalisti professionisti iscritti negli elenchi di cui al
presente articolo I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che
faranno ricorso alla legge n. 416/1981 per un periodo di dodici mesi
dall'attivazione dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data della
stipula della rinnovazione contrattuale In deroga a quanto sopra, per le
situazioni in atto, le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o
che negli ultimi dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro
giornalistico a seguito di esaurimento della CIGS possono assumere con le
modalità di seguito indicate giornalisti disoccupati iscritti nei predetti
elenchi L'assunzione di giornalisti professionisti dimissionari da un precedente
rapporto di lavoro può essere perfezionata, ai fini del presente articolo, solo
qualora gli stessi risultino iscritti da più di sei mesi negli elenchi di cui
al precedente comma Il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 4
mesi e superiore a 12 mesi e non potrà essere rinnovato dalla stessa azienda
per lo stesso soggetto Ai suddetti giornalisti verrà applicato il trattamento
economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico
con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale. Ferma restando
tale esclusione, nel caso di assunzioni di redattori, agli stessi verrà
applicato il trattamento del redattore con meno di 30 mesi di anzianità
professionale Nel caso in cui il contratto a termine, nel corso del suo
svolgimento o al termine dello stesso, venga tra sformato a tempo indeterminato,
il predetto regime economico-normativo è prorogato per dodici mesi a decorrere
dalla trasformazione Alla scadenza del periodo di proroga al giornalista
professionista verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto
per la qualifica di appartenenza con riconoscimento dell'anzianità maturata
nell'intero periodo di servizio e dei trattamenti aziendali.
Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di
prova di durata non superiore a 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari
a 4 mesi; non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a
4 mesi.
2) Assunzione di praticanti
A decorrere da 1° dicembre 1995 le aziende editoriali possono assumere con
contratto a termine praticanti iscritti negli elenchi di cui al precedente
titolo I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che faranno
ricorso alla legge n. 416/1981 per un periodo di dodici mesi dall'attivazione
dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data di stipula della
rinnovazione contrattuale In deroga a quanto sopra, per le situazioni in atto,
le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o che negli ultimi
dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro giornalistico a seguito di
esaurimento della CIGS possono assumere con le modalità di seguito indicate
praticanti disoccupati iscritti nei predetti elenchi Il contratto di lavoro a
termine non potrà avere durata inferiore o superiore a quella prevista dal
precedente punto 1). L'assunzione di praticanti dimissionari da un precedente
rapporto di lavoro può essere perfezionata solo qualora gli stessi risultino
iscritti da più di 6 mesi negli elenchi di cui sopra Ai suddetti verrà
applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale
di lavoro giornalistico per i praticanti con meno di 12 mesi di servizio,
secondo il regime disposto per le nuove assunzioni, con esclusione di ogni altro
trattamento integrativo aziendale Nel caso in cui il contratto a termine nel
corso del suo svolgimento o al termine dello stesso venga tra sformato a tempo
indeterminato, il predetto regime economico-normativo è prorogato per 12 mesi a
decorrere dalla trasformazione.
Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di
prova di durata non superiore a 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari
a 4 mesi; non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a
4 mesi. Il praticante che acquisisca lo status professionale nel periodo di
svolgimento del contratto a termine o quando lo stesso sia stato trasformato in
contratto a tempo indeterminato avrà diritto al trattamento economico normativo
previsto dal contratto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità
professionale secondo il regime disposto per le nuove assunzioni e al cumulo dei
periodi di servizio relativi al contratto a termine con quelli della successiva
proroga, ai fini del computo degli istituti contrattuali previsti dall'ultimo
comma dell'art. 35 della disciplina collettiva giornalistica a seguito
dell'applicazione del trattamento di cui al precedente punto.
3) Nei casi di assunzione ai sensi del presente articolo con contratto a termine
di giornalisti iscritti negli elenchi, la quota di contributo a carico del
datore d lavoro per la durata del contratto a termine è pari quella prevista
dal comma 4 dell'art. 2 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402.
4) Qualora il contratto a termine nel corso del suo svolgimento venga
trasformato a tempo indeterminato, la quota di contribuzione spettante al datore
di lavoro per ulteriori dodici mesi sarà determinata dalle disposizioni che
verranno emanate dal Governo per dare attuazione alle intese contrattuali del 16
novembre 1995.
5) Procedure
Le aziende, per la validità degli indicati incentivi, sono tenute a notificare
alla Commissione Nazionale Paritetica nonché‚ al Ministero del Lavoro e
Previdenza Sociale - Direzione Generale dei rapporti di lavoro - Div. X,
l'assunzione del giornalista o del praticante indicando le caratteristiche del
contratto. Le aziende sono tenute altresì a comunicare alla Commissione di cui
sopra, nonché‚ alla predetta Direzione Generale, le eventuali trasformazioni
dei contratti a termine originariamente stipulati in contratti a tempo
indeterminato.
6) La speciale disciplina prevista dal presente articolo troverà applicazione
per il periodo di validità del contratto nazionale, riservandosi le parti di
procedere ad eventuale proroga per periodi successivi.
Nota a verbale
La FIEG e la FNSI realizzeranno
corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico per i giornalisti
privi di occupazione iscritti negli appositi elenchi. A tal fine i relativi
progetti, che potranno articolarsi anche in ambito regionale, verranno elaborati
con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti sulla base di criteri e modalità idonei
ad assicurare l'utilizzazione dei fondi della Comunità Economica Europea.
Processi sinergici cessazione di
attività e riduzione di organici
Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di
supporto di cui all'art. 43 si determinino casi di cessazione dell'attività o
riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in
sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in
altre testate edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco
dell'avvicendamento, dell'applicazione del terzo comma dell'art. 3 del contratto
e dell'art. 37 della legge n. 416 de 1981, 1° e 2° comma, della riduzione
delle prestazioni straordinarie e del ricorso alle procedure di cui all'allegato
"D".
Occupazione
In caso di cessazione di attività
di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e
dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di
riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa
azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate
Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della legge
speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416.
NORME
SULLE ASSUNZIONI
Art. 5
In tutte le imprese editrici di
giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è
obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini
degli ordinamenti sulla professione giornalistica:
a) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali
estere e da New York;
c) come inviati speciali;
d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino
normalmente una intera pagina alla locale cronaca cittadina.
Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di
cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il
quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista
professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto
di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie
italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.
Per redazioni decentrate dei quotidiani e dei periodici si intendono quelle
istituite in località diverse dalla sede della redazione centrale che,
nell'ambito delle direttive politiche e tecnico-professionali ricevute, hanno il
compito di preparare con le modalità ed i criteri operativi propri delle
redazioni centrali una o più pagine di cronaca locale, mediante l'elaborazione
quotidiana di notizie, servizi ed inchieste nonché‚ di provvedere alla
titolazione ed alla impostazione del menabò, indipendentemente dal luogo ove il
materiale viene stampato o dal mezzo tecnico con il quale viene inoltrato per la
stampa. Ai giornalisti addetti alle redazioni decentrate possono essere
richiesti notizie, servizi, inchieste per l'edizione nazionale.
Per redazioni decentrate delle agenzie di stampa si intendono gli uffici
regionali o interregionali delle agenzie stesse.
Per uffici di corrispondenza si intendono quelli istituiti in località diverse
dalla sede della redazione centrale o delle redazioni decentrate che,
nell'ambito delle direttive ricevute, provvedono alla raccolta ed al
coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori e
che forniscono alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie,
informazioni, servizi ed inchieste.
Nei periodici di particolare importanza editoriale-giornalistica a diffusione
nazionale ed a contenuto politico ed informativo, è obbligatoria l'assunzione
di giornalisti professionisti:
1) come direttori e come redattori, sempre che prestino la loro opera con orario
pieno;
2) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali
estere e da New York;
3) per i servizi di inviato speciale.
POTERI
DEL DIRETTORE
Art. 6
La nomina del direttore di un
quotidiano, periodico o agenzia di informazioni per la stampa è comunicata
dall'editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a
qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore
assuma la carica.
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore
e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme
sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal
presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea
politica, all'organizzazione ed allo sviluppo del giornale, del periodico o
dell'agenzia di informazioni per la stampa sono integralmente comunicati
dall'editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione,
contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.
Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei
redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma
politico-editoriale concordato con l'editore.
Il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i
licenziamenti dei giornalisti.
Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del
direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali
del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le
decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del
giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni
necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo
quanto disposto dal successivo art. 7.
ORARIO
DI LAVORO - SETTIMANA CORTA - ORARIO DI CHIUSURA
Art. 7
Le parti concordano nel ritenere che
l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione
del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è
fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per
effetto della settimana corta, in cinque giorni.
Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i
giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività
esterna nonché‚ per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le
caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa
fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di
lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della
settimana.
Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente
attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso
sistematico dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema),
sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche
delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate
esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno
alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino
l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema)
esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di
propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i
suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di
otto giorni.
Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere
sulla funzionalità organizzativa e sulla economicità della gestione sarà
programmato individuando le disponibilità accertate dal direttore, sentito il
C.d.R. degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie
dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse
mansioni loro affidate.
Per i periodici è consentita la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale
in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana.
Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalmente
con il comitato di redazione In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero
deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore.
Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di
riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.
Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal
direttore o dal capo redattore o dai capiservizio delegati e non possono, di
norma, superare le 22 ore mensili.
In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà
essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato,
oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari
alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene
dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta
per sei.
Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti
elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza,
scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti
quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi.
I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso
straordinario possono conservarla.
Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si
determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite
di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di
redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per
individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione
del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed
alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non
consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro.
Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante
dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro
sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari
o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali
estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per
la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i
vaticanisti: ad essi verrà corrisposta una indennità mensile compensativa non
inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le
maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in
atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al
minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un
superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario.
L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.
Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la
prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di
recuperarlo entro 30 giorni.
Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure
occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta una indennità
giornaliera forfettaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della
retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le
eventuali ore straordinarie.
Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più
favorevoli attualmente in vigore nell'azienda.
Orario
di chiusura
Il lavoro redazionale deve essere
organizzato in modo da consentire che la chiusura della pagine in tipografia
avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi.
Nota a verbale
Considerate le caratteristiche
proprie e le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica e le
eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i
giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l'utilizzo giornaliero
del VDT (compresi i pc redazionali collegati o meno al sistema) non può
coincidere con l'orario di lavoro previsto dal 2° comma.
RAPPORTI
PLURIMI
Art. 8
Nessun giornalista può contrarre più
di un rapporto di lavoro regolato dall'art. 1 (rapporto a tempo pieno).
Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera
ad una impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa, non potrà
assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore,
d'accordo con l'editore.
Se al giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto,
richiesta la prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al
13% da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale il
giornalista appartiene, salva la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto
di lavoro con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine
rapporto ed indennità di mancato preavviso).
In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli
interessi morali e materiali della azienda alla quale appartiene. Fatti salvi
questi interessi, il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni
attraverso altre pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o
sindacale.
MODIFICHE,
CESSIONE E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI
Art. 9
Modifiche ed integrazioni
sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato devono essere apportate con il
consenso dell'autore, sempre che sia reperibile; l'articolo non dovrà comparire
firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l'assenso del
giornalista. Parimenti qualora i testi originali trasmessi anche dalle agenzie
subiscano modifiche o integrazioni, dovranno essere pubblicati senza la firma
dell'autore.
I redattori articolisti non possono cedere prima di sei mesi ad altri giornali o
periodici gli articoli non pubblicati dal giornale o periodico al quale sono
addetti senza previo consenso dell'editore, sentito il parere del direttore.
L'articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o
collaboratore, può pubblicare in volume gli articoli inviati compresi i testi
dei servizi radiotelevisivi siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la
consegna dell'ultimo della serie, anche se non pubblicati o trasmessi dal
giornale al quale erano destinati.
Per gli addetti ai periodici, il termine indicato nel comma che precede è di un
anno, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Gli articoli che a giudizio del direttore nell'ambito delle sue prerogative,
rivestono particolare importanza sono normalmente pubblicati con la firma
dell'autore.
Analogo principio trova applicazione per i servizi dei giornalisti
fotocinereporters e telecineoperatori.
Nel rispetto delle prerogative del direttore i giornali devono normalmente
indicare la fonte di provenienza (agenzie di informazioni) degli articoli o
servizi pubblicati senza la firma dell'autore.
RETRIBUZIONE
Art. 10
Il giornalista al quale si applica
il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.
Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere ragguagliata, a
tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli
ultimi dodici mesi.
A partire dall'1.4.1992 ai giornalisti di cui all'art. 11 che siano chiamati a
prestare la loro opera, oltre il normale orario di lavoro, anche per un'altra
testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà
corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per il lavoro
straordinario.
Uguale trattamento e con la stessa decorrenza d cui al precedente comma, spetterà
al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata,
oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente
testata dello stesso editore.
Ai giornalisti di cui all'art. 11 dipendenti dalle agenzie di informazioni
quotidiane per la stampa verrà riconosciuta per la particolare natura delle
loro prestazioni la maggiorazione del 18% del minimo tabellare.
Nota a verbale
Per quanto attiene ai
corrispondenti dall'estero e ai giornalisti inviati all'estero come
corrispondenti demandato alla sede aziendale l'esame dei problemi connessi con
il trattamento economico in relazione alla oscillazione valutaria dei cambi, per
l'individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.
QUALIFICHE
E MINIMI DI STIPENDIO
Art. 11
I minimi di stipendio spettanti ai
redattori di giornali quotidiani, di agenzie di informazioni quotidiane per la
stampa sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le
seguenti categorie:
giornalisti in servizio al 30 novembre 1995:
a) redattore di prima nomina (meno di 18 mesi di anzianità professionale);
b) redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale;
in relazione alla particolare preparazione, esperienza ed attività
professionale svolta anche con compiti specifici, può essere attribuita per
iscritto al redattore, su proposta del direttore, l'equiparazione con il
trattamento normativo e economico di cui alla lettera c). Tale equiparazione non
altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto
espletate.
Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati può essere inoltre
attribuita per iscritto, su proposta del direttore, l'equiparazione con il
trattamento normativo e economico di cui alla lettera e) in relazione a
rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera
i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.
Ai giornalisti ai quali siano state assegnate come mansioni ordinarie quelle di
prestare la propria opera in servizi di inviato speciale, le norme del presente
contratto si applicano con il trattamento previsto per il capo servizio; fermo
restando il diritto alla corresponsione dell'indennità compensativa di cui al
tredicesimo comma dell'art. 7, l'inviato speciale, quando non sia impegnato in
servizi esterni, ha l'obbligo di prestare attività in redazione, nei limiti
dell'orario previsto nell'art. 7, in mansioni che richiedono esclusivamente le
sue specifiche competenze professionali.
Ai corrispondenti dall'estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra,
Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra,
è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'equiparazione con la
posizione categoriale di caposervizio;
c) vice caposervizio;
nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del
lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria
di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo
servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;
d) capo servizio;
è considerato capo servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto
dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio
redazionale carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più
redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di
coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il
redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata
riconosciuta per iscritto la qualifica di cap servizio.
Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo servizio
anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art.
22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una
redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o
collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36;
e) vice capo redattore;
nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è
istituita la posizione mansionaria di vice capo redattore. Quando non svolge le
mansioni di pertinenza il vice capo redattore espleta anche le mansioni di capo
servizio;
f) capo redattore è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo
quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere,
coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle
tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di
corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione
o al quale, comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata
riconosciuta per iscritto tale qualifica; è considerato capo redattore il
redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il
compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di
corrispondenza.
Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre ai minimi
predetti l'indennità di contingenza.
Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che
prestano opera quotidiana con orario pieno; si applica altresì ai giornalisti
che ai sensi dell'art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana
con orario pieno negli uffici stampa nonché‚ ai giornalisti fotocinereporters
e telecineoperatori.
Giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995
Per i giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995 la lettera a) ed il 1° comma
della lettera b) del precedente paragrafo sono rispettivamente sostituite con le
seguenti disposizioni:
a) redattore di 1ª nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale);
b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
Si confermano per il resto le disposizioni di cui al precedente paragrafo
relative ai giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1995.
Nota a verbale
1) Con riferimento ai nuovi regimi
tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i
praticanti e redattori in servizio alla data del 30 novembre 1995 ovvero assunti
dal 1° dicembre 1995 le parti precisano quanto segue:
per i rapporti di lavoro intercorrenti fra aziende, praticanti e redattori in
atto al 30 novembre 1995 si conferma lo sviluppo dell'iter retributivo sulla
base delle anzianità previste dalla disciplina collettiva del 30 luglio 1991
(praticante fino a 3 mesi di servizio, praticanti dopo 3 mesi di servizio,
praticante dopo 12 mesi d servizio, redattore di 1ªnomina con meno di 18 mesi
di anzianità professionale, redattore con oltre 18 mesi di anzianità
professionale;
fermo restando quando disposto al precedente punto, per i rapporti di lavoro
stipulati a decorrere dal 1° dicembre 1995 fra aziende, praticanti e redattori
ovvero di acquisizione delle indicate qualifiche dalla suddetta data a seguito
di trasformazione di rapporti di lavoro ex art. 2, 12 e 36 già costituiti,
trova applicazione l'iter retributivo sulla base delle anzianità definite dalla
rinnovazione del 16 novembre 1995 (praticante con meno di 12 mesi di servizio,
praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con meno di 30 mesi
di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità
professionale);
2) Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso
della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte
mediante la nomina di uno o più capi redattori o capi servizio, non si darà
luogo alla nomina di vice capi redattori o vice capi servizio.
Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al capo servizio
titolari operino altri capi redattori o capi servizio, le mansioni vicarie
saranno attribuite tra questi ultimi.
CORRISPONDENTI
Art. 12
Per i giornalisti corrispondenti di
giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazioni quotidiane per la
stampa, anche se non collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o
postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese in quanto di ragione
le quote di tutte gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, è
quella di cui alla tabella allegata al presente contratto. riferita alle fasce
di seguito indicate:
a) per i corrispondenti da Milano, Napoli e Palermo, anche quando sia loro
richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dalle rispettive regioni;
b) per i corrispondenti dagli altri capoluoghi di regione anche quando sia loro
richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera regione;
c) per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia anche quando sia loro
richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera provincia;
d) per i corrispondenti da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti.
Nel caso di corrispondenti da più comuni con una popolazione complessiva di
almeno 50 mila abitanti, il compenso è quello della fascia d) maggiorato del
25%.
Ai minimi di cui sopra potrà essere aggiunto un compenso per le notizie
pubblicate.
Per i corrispondenti dai centri non contemplati nei punti precedenti il compenso
dovrà essere liquidato a notizia.
Ai corrispondenti di cui al presente articolo che siano chiamati a prestare la
loro opera oltre il normale impegno, anche per un'altra testata di giornale
quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto, ove non esista,
un compenso fisso da determinarsi in sede aziendale, sentito il comitato o
fiduciario di redazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di esaminare nel corso di vigenza del contratto
l'evoluzione delle forme obbligatorie di associazione fra gli enti locali
territoriali (comprensori) al fine di trarne dati di esperienza per una migliore
articolazione delle fasce di corrispondenti di cui alla lettera d).
AUMENTI
PERIODICI DI ANZIANITA’
Art. 13
Ai giornalisti professionisti aventi
la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore,
titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore,
capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità
professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, spetterà,
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello
stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa
azienda fino ad un massimo di 15 scatti.
Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di
appartenenza aumentato della indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità Ad ogni successiva
variazione dei minimi di stipendio saranno nuovamente calcolati gli aumenti
periodici di anzianità maturati in relazione ai nuovi minimi.
Per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza il ricalcolo
degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno
solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.
Nel caso di passaggio a categoria superiore gli aumenti periodici di anzianità
maturati nella categoria di provenienza saranno ricalcolati in relazione al
nuovo minimo della categoria di assegnazione; l'aumento periodico in corso nella
categoria di provenienza sarà calcolato, alla data della sua naturale
maturazione, sullo stipendio mensile della nuova categoria. Dalla data predetta
decorrerà l'anzianità utile ai fini del computo dei successivi aumenti
periodici. Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in
ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di
retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova
categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza.
Gli aumenti periodici al redattore di prima nomina (lettera a) dell'art. 11)
decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo
di stipendio del redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale ovvero
del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere
conteggiati nello scatto biennale che spetta al giornalista quando l'editore
abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento,
la volontà di assorbirli Per il computo degli aumenti periodici di anzianità
al direttore, condirettore e vicedirettore si farà riferimento al minimo di
stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto
valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non
intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di stipendio per il
direttore, condirettore e vicedirettore Il presente articolo si applica anche ai
giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno.
Note a verbale
1) La trasformazione in scatti di
anzianità convenzionali degli importi degli aumenti periodici corrisposti al
giornalista quale superminimo a seguito dei passaggi di categoria avvenuti sino
al 31/12/1986, risulta disciplinata dalle norme transitorie dell'art. 13 del
contratto di lavoro 5 maggio 1985.
2) Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al 7° comma dell'articolo si
conferma che il biennio di anzianità utile per la maturazione degli aumenti
periodici decorre per il redattore di 1ª nomina dal giorno in cui risulti
maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre
18 mesi di anzianità professionale ovvero del redattore con oltre 30 mesi di
anzianità professionale.
Art. 14
Nel rispetto della autonomia delle
singole testate, secondo le norme degli artt. 6, 34 e 42, la cessione ad altre
aziende o testate di servizi di corrispondenza di collaborazione forniti dai
giornalisti dipendenti darà luogo per la durata della utilizzazione ad un
maggiore compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile.
Tale maggiore compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna
indennità sarà dovuta al termine della cessione Per la cessione di singoli
articoli sarà dovuto a giornalista un equo compenso da concordarsi in se de
aziendale e comunque non inferiore a L. 15.000 per articolo.
La cessione di articoli, servizi di corrispondenza e di collaborazione può
avvenire soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato.
Dall'applicazione del presente articolo sono esonerate le agenzie di
informazioni per la stampa.
Note a verbale
1) L'obbligo del pagamento del
compenso discende dalla utilizzazione economica da parte della azienda del
servizio originale e dell'articolo del giornalista indipendentemente dalla
qualifica che il medesimo riveste.
2) Agli effetti dell'applicazione di questo articolo, per stipendio mensile si
intende: minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di
anzianità, superminimi individuali ed eventuali maggiorazioni per lavoro
notturno.
3) Qualora la cessione di articoli, servizi, corrispondenze e collaborazioni
venga fatta per servizi di informazione destinati ad emittenti radiotelevisive
di ambito locale, si applica il protocollo sulle radiotelevisioni locali annesso
al presente contratto.
TREDICESIMA
MENSILITA’
Art. 15
I giornalisti professionisti aventi
la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore,
titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo
redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di
anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità
professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art. 11), i collaboratori
di cui all'art. 2 e i corrispondenti di cui all'art. 12, hanno diritto nel mese
di dicembre ad una tredicesima mensilità l'ammontare della quale dovrà essere
pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile compresi i compensi fissi
di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi.
I nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova hanno diritto a tanti
dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi intercorsi dalla data
di assunzione al 31 dicembre.
Coloro che cessano di appartenere all'azienda, salvo che siano in periodo di
prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono
mesi decorsi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto.
INDENNITA’
REDAZIONALE
Art. 16
Ai giornalisti professionisti aventi
la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, redattore capo,
titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale vice capo
redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di
anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità
professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art. 11) sarà corrisposta
al 30 giugno una indennità redazionale pari all'ammontare della retribuzione
mensile fino ad un massimo di:
|
Redattore
di prima nomina (lettera a) articolo 11
|
1.098.000
|
|
Redattore
con oltre 18 mesi di anzianità professionale
|
1.550.000
|
|
Redattore
con oltre 30 mesi di anzianità professionale
|
1.550.000
|
|
Vice
capo servizio
|
1.666.000
|
|
Capo
servizio
|
1.783.000
|
|
Vice
capo redattore
|
1.892.000
|
|
Capo
redattore titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale
|
2.002.000
|
|
Direttore,
condirettore vicedirettore
|
2.235.000
|
In aggiunta a tale indennità sarà
corrisposto un importo pari al 100% del compenso fisso mensile con un massimo
di:
|
Redattore
di prima nomina (lettera a) articolo 11
|
1.098.000
|
|
Redattore
con oltre 18 mesi di anzianità professionale
|
1.550.000
|
|
Redattore
con oltre 30 mesi di anzianità professionale
|
1.550.000
|
|
Vice
capo servizio
|
1.666.000
|
|
Capo
servizio
|
1.783.000
|
|
Vice
capo redattore
|
1.892.000
|
|
Capo
redattore titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale
|
2.002.000
|
|
Direttore,
condirettore vicedirettore
|
2.235.000
|
Ai giornalisti professionisti non
contemplati nel primo comma, che prestino servizio nelle redazioni e la cui
prestazione sia retribuita a stipendio fisso mensile, l'indennità redazionale
sarà corrisposta in misura pari all'ammontare della retribuzione mensile fino
ad un massimo di L. 620.000.
In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% del
compenso fisso mensile con un massimo di L. 620.000.
Le modalità di corresponsione dell'indennità redazionale e relativa aggiunta
sono conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità.
L'indennità redazionale e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini
della determinazione della tredicesima mensilità e della indennità sostitutiva
delle ferie; valgono invece agli altri effetti.
LAVORO
NOTTURNO
Art. 17
E’ considerato lavoro notturno
quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6.
Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla
maggiorazione del 16% sul minimo di stipendio mensile della categoria di
appartenenza aumentato della indennità di contingenza La prestazione
giornaliera in orario notturno sarà compensata con la maggiorazione prevista
dal comma precedente calcolata sul ventiseiesimo del minimo di stipendio mensile
di categoria aumentato della indennità di contingenza.
La maggiorazione del lavoro notturno verrà corrisposta per l'intero mese
lavorativo in presenza di prestazioni fissate o date in notturno che investano
almeno 18 giorni al mese, fatte salve le condizioni di miglior favore Della
maggiorazione per il lavoro notturno sarà tenuto conto a tutti gli effetti
contrattuali, esclusi gli aumenti periodici di anzianità.
Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in orario
diurno ed in orario notturno, la retribuzione base utile ai fini
dell'applicazione delle norme contrattuali sarà quella risultante dalla media
delle retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi, rispettivamente per il
lavoro diurno e per il lavoro notturno, salvo quanto diversamente disposto
dall'art. 28.
ORARIO
STENOGRAFI
Art. 18
Il numero massimo delle ore
lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia la notte che il
giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22,30.
In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo la sesta
ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un
ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei. Restano fermi i massimi
di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente
contratto dagli stenografi in quanto costituiscano condizioni individuali di
maggior favore.
Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi oltre l'orario di
categoria deve essere compensato con una maggiorazione del 50% se diurno e
dell'80% se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa
ragguagliata ad ora. Il ragguaglio si calcola dividendo la retribuzione mensile
per ventisei e il quoziente ottenuto per sei, salvo i migliori trattamenti
individuali in atto.
Dal ragguaglio sono esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo
stenografo per incarichi non attinenti strettamente alla sua prestazione
stenografica Agli stenografi si applica la settimana corta di cui all'art. 7
fermo restando l'orario stabilito al primo comma del presente articolo.
GIORNI
FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Art.
19
Giorni festivi.
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche:
b) le due festività nazionali (25 aprile, 1° maggio):
c) le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di
Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la
ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l'azienda giornalistica.
Quest'ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le
Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra
festività infrasettimanale o nazionale.
Il giornalista che nelle festività di cui alle lettere b) e c) del presente
articolo non presta la sua opera ha diritto quando la festività non coincida
con la domenica, alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso
per la festività quando la festività coincida con la domenica, ad un
ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
Il giornalista che nelle festività predette (fatta eccezione per le festività
del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha
diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile quando la festività non coincida
con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la
maggiorazione dell'80% quando la festività coincida con la domenica, ad un
ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80% oltre al
normale compenso per il lavoro domenicale. Nelle festività del 1° maggio, 15
agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera.
Tuttavia il giornalista che eccezionalmente presti la sua opera in tali festività
avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della
stessa maggiorato del 260%.
Per effetto dell'applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto,
oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito
infrasettimanale che non può coincidere con una festività; restano ferme in
quanto siano di miglior favore le condizioni aziendali riguardanti la materia.
Ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, al
giornalista che presti attività lavorativa nei giorni che non sono più festivi
a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni S. Giuseppe
(19 marzo), Ascensione, 2 giugno, Corpus Domini, San Pietro e Paolo (29 giugno),
4 novembre verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1/26 della
stessa.
Il regime conseguente al ripristino per il comune di Roma della festività
religiosa del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) disposto dal D.P.R. 28 dicembre
1985 n. 792, risulta disciplinato dall'accordo 5 giugno 1986.
Nel caso in cui le festività soppresse coincidano con la domenica, il
giornalista chiamato a dare la prestazione in tale giornata avrà diritto, oltre
al normale compenso per il lavoro domenicale, a un ventiseiesimo della
retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
Qualora si determini la coincidenza su di una unica giornata di due festività
soppresse, al giornalista che presta attività lavorativa nella suddetta
giornata verrà riconosciuto, in aggiunta al trattamento economico previsto dal
settimo comma, il godimento di un giorno di riposo retribuito da usufruire nel
corso dell'anno, ovvero in alternativa, la corresponsione di un 26° della
retribuzione Riposo settimanale e lavoro domenicale.
Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a
norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha
diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in
aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al
riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se
addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo
compensativo.
La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.
Le giornate festive di cui alle lettere b) e c) del presente articolo e quelle
abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, cadenti durante il periodo di trasferta
daranno luogo alla corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione mensile
o, se lavorate, al relativo trattamento economico.
Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale
giorno non presti la sua opera, sarà concesso, a scelta dell'editore, un giorno
di riposo compensativo o un compenso pari ad un ventiseiesimo della retribuzione
mensile, sempreché‚ delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di
trasferta, non sia stato espressamente tenuto conto con un compenso forfettario.
I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia
il numero delle ore prestate nel giorno festivo, fermo restando che l'orario di
massima in tale giorno è di sei ore.
Note a verbale
1) Le parti concordano che con l'attuale regime di riposi hanno comunque assolto
l'obbligo di legge sul riposo settimanale.
2) L'indennità compensativa di cui al comma 15° dell'articolo 7 è compresa
nella retribuzione da assumere a base di calcolo per la determinazione dei
compensi da corrispondere in occasione del lavoro domenicale.
CALENDARIO
DI USCITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI
Art. 20
In relazione al vigente calendario
di uscita dei giornali quotidiani e per tutta la durata del medesimo, ai
giornalisti dipendenti da quotidiani del pomeriggio che il 16 agosto fossero
chiamati a prestare la loro opera sarà corrisposto, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, un ventiseiesimo della stessa.
Ai giornalisti dipendenti da quotidiani del mattino che il 24 dicembre e il 31
dicembre fossero chiamati a prestare la loro opera sarà assicurato eguale
trattamento.
Ai giornalisti dipendenti da agenzie di informazioni quotidiane per la stampa
che fossero chiamati a prestare la loro opera prima delle ore 18 del 16 agosto,
dopo le ore 18 del 24 dicembre e del 31 dicembre, sarà corrisposto eguale
trattamento Ai giornalisti di cui ai precedenti commi che fossero chiamati a
prestare la loro opera nelle giornate del 16 agosto, 24 e 31 dicembre
coincidenti con la domenica verrà riconosciuto il trattamento economico di cui
al primo comma del precedente articolo 19, paragrafo riposo settimanale e lavoro
domenicale.
ISTITUTO
NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA - INPGI
CASSA
AUTONOMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA DEI GIORNALISTI ITALIANI -
CASAGIT
Art. 21
L'Istituto Nazionale di Previdenza
dei Giornalisti Italiani (INPGI) Giovanni Amendola attua la previdenza e
l'assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei praticanti secondo le
norme di legge e del presente contratto; in particolare eroga: il trattamento di
pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; il trattamento in caso di
disoccupazione, il trattamento in caso di infortunio; il trattamento di cassa
integrazione guadagni; gli assegni familiari; il trattamento economico in caso
di tubercolosi; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione
di quelle di natura sanitaria.
In materia di contributi e prestazioni la FIEG e la FNSI assumono le
determinazioni previste dall'art. 3, secondo comma lett. b) del Decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sulla base di specifici accordi sindacali.
L'editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista e del
praticante, nonché‚ su ogni altro compenso, indennità o assegno
assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo,
oltre i contributi imposti dalla legge a carico di quest'ultimo, il contributo
contrattuale (in vigore dall'1-1-1956) di cui al comma successivo, nonché‚ le
rate dei prestiti concessi dall'INPGI ai giornalisti.
L'editore tratterrà il contributo contrattuale anche sulla retribuzione, nonché‚
su ogni altra competenza assoggettabile per legge a contribuzione, dei
giornalisti pubblicisti a tempo pieno con retribuzione non inferiore a quella di
redattore di prima nomina A far data dall'1-1-1994 il contributo contrattuale è
fissato nell'aliquota del 3,40% della retribuzione. Tale aliquota è elevata al
3,60% della retribuzione a decorrere dall'1.9.1996.
Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare
l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario
Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato con le modalità di cui
all'art. 4 delle norme transitorie e di attuazione del presente contratto dalle
aziende alla Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei
Giornalisti Italiani (CASAGIT), costituita nel 1974 ad iniziativa della FNSI
Analogo versamento sarà effettuato dall'INPGI per il contributo trattenuto sui
trattamenti corrisposti a pensionati.
Note a verbale
1) Eventuali variazioni della
misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d'intesa con il
Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, saranno comunicate alla FIEG per i
relativi adempimenti delle aziende.
2) Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista
professionista risulti inferiore a quella annua minima del redattore con oltre
18 mesi di anzianità professionale ovvero con oltre 30 mesi di anzianità
professionale, il contributo contrattuale (3,60%) va ragguagliato a tale
retribuzione minima; l'eventuale conguaglio sarà richiesto direttamente dalla
CASAGIT all'interessato, ai sensi del comma 2, punto 1 dell'art. 7 del
Regolamento.
MUTAMENTO
DI MANSIONI E TRASFERIMENTO
Art. 22
Il giornalista chiamato a sostituire
temporaneamente altro giornalista appartenente a categoria superiore, ha
diritto, per tutta la durata della sostituzione, alla differenza tra il minimo
di stipendio della categoria di appartenenza e il minimo di quella del
giornalista sostituito, fatta eccezione per il caso di sostituzione conseguente
all'applicazione della settimana corta e per il caso di sostituzione dei capi
servizio e capi redattore da parte dei vice.
Al di fuori delle ipotesi sopra previste, salvo che si tratti di sostituzione di
personale assunto con il diritto alla conservazione del posto, il giornalista il
quale disimpegni per 3 mesi consecutivi funzioni superiori a quelle
antecedentemente esercitate ha diritto di ritenere definitiva la sua nuova
destinazione.
Dalle disposizioni di cui al primo e secondo comma sono escluse le funzioni di
direttore, condirettore e vice direttore.
Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un
determinato comune non può essere trasferito di sede in un altro comune e potrà
considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione
del rapporto per fatto dell'editore.
Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell'interessato sarà obbligatorio
sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione Le disposizioni dei due
commi precedenti si applicano anche ai giornalisti inviati all'estero che
abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all'estero
nonché‚ ai corrispondenti dall'estero.
In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque
accettato dal giornalista spetterà al medesimo il rimborso delle spese
preventivamente concordate con l'editore per sé, per le persone di famiglia,
per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennità pari ad un mese e mezzo
di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito.
La durata degli incarichi dei giornalisti inviati all'estero e dei
corrispondenti in sedi estere è concordata al momento dell'assegnazione
dell'incarico e può essere prolungata, anche più di una volta, con l'accordo
delle parti, per un periodo non superiore a quello iniziale.
Qualora la durata non sia stata preventivamente concordata, l'incarico potrà a
richiesta dell'editore o del giornalista essere sottoposto a termine di scadenza
che salvo diverso accordo tra le parti non potrà essere inferiore a tre anni
dalla richiesta.
Con effetto dall'1.1.1992 ai giornalisti inviati all'estero quali corrispondenti
è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'erogazione di una indennità
di residenza il cui importo sarà concordemente definito a livello aziendale. La
predetta indennità è assorbita dai trattamenti di fatto già erogati ai
giornalisti interessati per lo stesso o equivalente titolo.
La revisione periodica di tale indennità sarà operata secondo le previsioni di
cui alla nota a verbale dell'art. 10.
Nota a verbale
La Commissione di gestione del
contratto potrà essere investita a richiesta delle parti dell'esame dei casi di
reiterati trasferimenti dei giornalisti, in tempi brevi o successivi, da una
sede all'altra.
FERIE
- PERMESSI STRAORDINARI - ASPETTATIVA - PERMESSI SINDACALI
Art. 23
Ferie
I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore,
vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza
dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio,
redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30
mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art.
11), hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie
retribuito come segue:
ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad
anni 5;
trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre
5 e sino a 15 anni;
trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di
oltre 15 anni.
L'epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie
daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del
relativo trattamento economico a scelta dell'editore.
Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di
servizio prestato, è garantito ai giornalisti professionisti di cui all'art. 2
ed ai giornalisti di cui all'art. 12.
Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al
rimborso da parte dell'azienda delle spese sostenute.
Al giornalista che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale
di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in
ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere
in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà
essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque
non oltre il 31 dicembre.
Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi
fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.
Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso
sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.
Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due
giorni, del tempo occorrente per il trasferimento da e per l'estero del
giornalista che intende fruire delle ferie in Italia.
Nota a verbale
Il periodo di malattia o infortunio
non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il godimento delle ferie, ne
interrompe il decorso.
Norma transitoria.
Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base
di programmi concordati aziendalmente con la gradualità richiesta dalla
funzionalità redazionale e per periodi dislocati nell'arco dell'intero anno
solare. In presenza di rilevanti quantità di ferie arretrate il programma di
graduale godimento potrà essere articolato sull'arco di vigenza del presente
contratto
Permessi
straordinari.
Ai giornalisti professionisti di
cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno
saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per
complessivi cinque giorni lavorativi all'anno. I permessi straordinari richiesti
dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali nel corso dell'anno di
competenza potranno essere recuperati nell'anno successivo.
Agli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata superiore a 30 giorni,
è riconosciuto un periodo di cinque giorni di permesso straordinario da godere
entro 15 giorni dal rientro in sede, a pena di decadenza.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte
ai permessi di cui ai commi precedenti.
Nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado, sarà
concesso ai giornalisti ed ai praticanti un permesso straordinario della durata
di tre giorni elevabile a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal
comune sede di lavoro de giornalista.
Aspettativa.
Al giornalista, che ne faccia
richiesta per giustificati motivi, sarà concesso, compatibilmente con le
esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza
retribuzione.
Il giornalista ha diritto dopo sette anni di anzianità aziendale ad usufruire
di un solo periodo di aspettativa di sei mesi non retribuito nell'ambito del
quale non potrà svolgere incarichi in contrasto con gli interessi morali e
materiali dell'azienda alla quale appartiene.
Ai giornalisti che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali si applica l'art. 31 della
legge 20 maggio 1970 n. 300.
Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli
effetti dell'anzianità quando all'atto della concessione il giornalista abbia
almeno due anni di anzianità di servizio.
Permessi sindacali.
Ai giornalisti che ricoprono
cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana e delle Associazioni Regionali di Stampa federate o che
risultino delegati ai Congressi della categoria, oppure incaricati delle
trattative sindacali, ovvero componenti la Commissione esaminatrice per la prova
di idoneità professionale, saranno concessi permessi retribuiti per il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento di tali loro funzioni. Tali permessi
saranno concessi anche ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi
dell'INPGI, della CASAGIT e degli Ordini Professionali, ed ai membri della
commissione di cui all'art. 47 in occasione delle riunioni dei medesimi.
MATRIMONIO
E MATERNITA’
Art. 24
Ai giornalisti che contraggono
matrimonio è dovuto in occasione delle nozze un congedo matrimoniale retribuito
di 20 giorni. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino
volontariamente a tutto o a parte di detto permesso in facoltà del giornalista
che contragga matrimonio di chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con
il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed
indennità sostitutiva del preavviso).
Uguale facoltà è accordata alla giornalista che si dimetta in caso di
gravidanza o a seguito di parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal
lavoro per gravidanza e puerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione
intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall'INPGI o da altri istituti
previdenziali per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per
disposizione di legge.
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di
gravidanza è diritto della giornalista (con relativa certificazione
ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni
prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di
legge.
MALATTIA
ED INFORTUNIO
Art. 25
In caso di infortunio o malattia
riconosciuta, al direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore,
titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo
redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di
anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità
professionale, redattore di prima nomina (lett. a) art. 11), ai collaboratori di
cui all'art. 2, ai corrispondenti di cui all'art. 12, non in prova, sarà
conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro con corresponsione
della retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà di essa per i
successivi 9 mesi.
Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più
periodi di malattia raggiunga in complesso durante 24 mesi consecutivi un
periodo di assenza di 18 mesi.
L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo
casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda il giornalista è
tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25
maggio 1970, n. 300, la idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti
pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata
dagli enti ed istituti di cui sopra, l'azienda può risolvere il rapporto di
lavoro corrispondendo al giornalista il trattamento di liquidazione stabilito
dal presente contratto (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva
del preavviso).
Il periodo di malattia è computato nella determinazione della anzianità a
tutti gli effetti.
In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la
retribuzione per il periodo di un anno.
SERVIZIO
MILITARE
Art. 26
La chiamata alle armi per assolvere
gli obblighi di leva dà diritto al giornalista alla conservazione del posto
senza percezione di stipendio n‚ assegni di qualsiasi natura per tutta la
durata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per servizio di
leva viene computato ai fini dell'anzianità.
In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilito dalle norme
di legge.
RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO
Art. 27
1) Indennità
sostitutiva del preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto
costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto e non determinata
per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad una
indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:
a) 13 mesi di retribuzione per il direttore, il condirettore, il vice direttore:
b) 10 mesi di retribuzione per il redattore capo, il corrispondente da Roma e il
capo dell'ufficio romano di corrispondenza:
c) 9 mesi di retribuzione per il vice capo redattore:
d) 8 mesi di retribuzione per il capo servizio:
e) 7 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti, anche residenti
all'estero.
Le predette misure stabilite per l'indennità di mancato preavviso sono
aumentate di una mensilità per i giornalisti che abbiano un'anzianità di
servizio superiore a venti anni.
Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà abbandonare
l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale
disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente
all'importo della retribuzione correlativA al periodo di preavviso per il quale
è mancata la prestazione del giornalista.
Dichiarazioni a
verbale
1) Le parti dichiarano di aver
inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro
giornalistico, in caso di recesso per giustificato motivo ai sensi della legge
15 luglio 1966, n. 604 da parte dell'editore, è da escludersi, così come per
il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso
lavorato per il giornalista professionista e che quindi, nel caso predetto,
oltre al trattamento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta,
a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, l'indennità
sostitutiva del preavviso nella misura integrale ed inderogabile stabilita
dall'art. 27 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia superato
l'eventuale periodo di prova l'anzianità di servizio del giornalista
professionista. Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto si
intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della
disdetta da parte dell'editore.
2) Fino al 31 maggio 1982 la risoluzione del rapporto di lavoro è disciplinata
secondo le disposizione contenute nel 1° comma dell'art. 27 del contratto 28
giugno 1979 Norma integrativa.
In adempimento di quanto previsto dall'accordo ministeriale 5 maggio 1985, in
base al quale il Ministero del Lavoro si impegnava a convocare le parti entro il
31 maggio 1985 per la definizione di una nuova disciplina dell'indennità fissa
di cui alla nota a verbale dell'art. 27 del c.n.l.g. 8 luglio 1982 e delle
indennità di cui al 1° e 3° comma dell'art. 33 del presente con tratto, la
FIEG, l'Associazione Sindacale Intersind che ha recepito il presente contratto
con convenzione in data 25 giugno 1985 e la FNSI hanno stipulato il 15 luglio
1985 l'accordo riportato nell'allegato G, a decorrere dal 1° dicembre 1985 in
tutti i casi di risoluzione del rapporto previsti dall'art. 3 dell'Accordo
anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall'Accordo medesimo.
Per quanto concerne gli interventi da adottare per la copertura finanziaria al
31/12/1995 della gestione speciale di cui al predetto accordo, trovano
applicazione le disposizioni di cui alla lettera L) dell'accordo ministeriale 16
novembre 1995 riportato nell'allegato L.
2) Trattamento di
fine rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto
costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto il giornalista ha
diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n.
297.
Art. 28
Per il calcolo del trattamento di
fine rapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 Nella
retribuzione valida ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto
saranno computati i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi
per incarichi giornalistici di carattere continuativo, e per i titolari, i capi
ufficio ed i redattori addetti agli uffici di corrispondenza all'estero la
indennità di residenza limitatamente alla aliquota del 40% del suo ammontare.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per
licenziamento o per morte del prestatore d'opera lo stipendio ed ogni altro
assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il
licenziamento o la morte.
Quando la risoluzione del rapporto dipenda da dimissioni la retribuzione cessa
alla data delle dimissioni.
Il trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso devono
essere versati non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto.
In caso di controversia sull'ammontare della liquidazione l'editore verserà al
giornalista entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata
del trattamento dovuto.
In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l'editore, trascorsi i trenta
giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere
l'interesse del 12% annuo, comprensivo dell'interesse legale, sulla parte che
non poteva essere ragionevolmente con testata.
Nota a verbale
Entro il 30 giugno di ogni anno
l'azienda consegnerà a ciascun giornalista il prospetto relativo all'entità
del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.
COMPENSI
FISSI
Art. 29
Si intendono per compensi fissi
quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali aventi carattere di
continuità svolti al di fuori dell'orario di lavoro, fatta eccezione per quelli
corrisposti per incarichi che per la loro stessa natura debbano necessariamente
esplicarsi durante l'orario stesso.
Tra i compensi fissi, ai fini del presente articolo, rientra la indennità di
residenza eventualmente concessa ai titolari, ai capi uffici e ai redattori
addetti agli uffici di corrispondenza all'estero, limitatamente all'aliquota del
40% del suo ammontare Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a
cessare, saranno dovute al giornalista, in base all'entità dei compensi stessi,
una indennità equipollente al trattamento di fine rapporto calcolato secondo le
disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché‚ un'indennità di
importo pari alla metà di quella prevista dal primo paragrafo dell'art. 27.
PASSAGGIO
DI PROPRIETA’ DELL'AZIENDA E CESSAZIONE
Art. 30
I trasferimenti di azioni,
partecipazioni o quote d proprietà di società editrici che ai sensi degli artt.
e 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 debbono essere comunicati al Servizio
dell'editoria, saranno comunicati dall'editore o dal suo legale rappresentante
ai giornalisti dipendenti tramite il comitato o il fiduciario di redazione
almeno 48 ore prima della pubblicazione sulle testate delle comunicazioni
previste dalla richiamata legge.
L'atto di cessione del settore tipografico dell'azienda concluso dall'editore
deve essere comunicato al corpo redazionale con sufficiente anticipo rispetto
alla sua esecuzione.
Nel caso di passaggio di proprietà dell'azienda i diritti acquisiti dal
giornalista si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario.
Il passaggio non determina il diritto del giornalista di ottenere la
liquidazione salvo ricorrano i casi di cui all'art. 32.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di mutamento
della gestione della azienda che comporti per il subentrante l'utilizzo della
testata.
Nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi causa competono al giornalista
le indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di
mancato preavviso).
INDENNITA’
IN CASO DI MORTE
Art. 31
Nel caso di morte del giornalista
l'editore sarà tenuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico del giornalista, ai parenti entro il terzo grado ed agli
affini entro il secondo grado, una indennità pari a quelle che sarebbero
spettate al giornalista in caso di licenziamento nel giorno della morte
(trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente la indennità sarà
attribuita secondo le norme della successione.
LEGITTIMI
MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 32
Nel caso di sostanziale cambiamento
dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del
giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche
sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità
professionale de giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione de rapporto
con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e
indennità di mancato preavviso).
Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la
responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente
incompatibile con la sua dignità.
LIMITI
DI ETA’ (1)
Art. 33
Il giornalista che abbia raggiunto
il 60° anno di età ed una anzianità di servizio presso la stessa azienda di
almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il
pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e
indennità di mancato preavviso).
Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda
giornalistica, conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto
giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a
fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a conseguire il trattamento
di fine rapporto (1). Vedasi anche allegato G previsto dalla legge 29 maggio
1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una
indennità d'importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo
dell'art. 27.
L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia
raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia
compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità
contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari.
Fermo restando per i prepensionamenti l'applicabilità dell'art. 37 della legge
n. 416/1981, l'azienda, nei casi di crisi aziendale per i quali risultino
attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del protocollo di consultazione
sindacale ovvero nei casi di esuberanze di giornalisti conseguenti all'adozione
di piani di trasformazione tecnologica che comportino la richiesta dello stato
di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge n. 416/1981, potrà risolvere il
rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito
complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 30 anni e risultino
in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione
anticipata della pensione di vecchiaia.
A domanda dell'azienda l'INPGI fornirà i dati e le notizie necessari ai fini
dell'esercizio delle facoltà previste dai due commi precedenti secondo le
modalità stabilite dal punto 5 del paragrafo situazione occupazionale dell'art.
4.
Nota a verbale La FIEG e la FNSI si
impegnano a verificare l'andamento del regime disposto dal 3° e 4° comma
dell'articolo al fine di accertarne l'equa corrispondenza agli interessi delle
parti. Tale verifica verrà effettuata al termine del periodo di vigenza
contrattuale.
COMITATO
DI REDAZIONE
Art. 34
Nelle aziende editrici di giornali
quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la
stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene
istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti
morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme
di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori)
compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i
giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per
l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte
tra le parti;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi
tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per
la loro realizzazione con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4
(situazione occupazionale) anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori
della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i
trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e
qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche
con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del
giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione
agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione
di settore Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di
mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del
giornalista;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi,
iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni
attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare
pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Affinché‚ il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e
formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e
l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la
necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti
che si intendono adottare Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento
dell'informativa per esprimere i propri pareri In ogni caso per l'applicazione
del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore
e comitato di redazione In relazione al disposto del comma e) il direttore, un
rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un
rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che
non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno
bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di
favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle
imprese.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera
di Commercio, l'editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di
redazione consegnandone la copia.
L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di
stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa
al settore poligrafico.
Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore
intende richiedere l'applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la
procedura di cui all'allegato protocollo D).
Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che
ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con
carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al
direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai
servizi di cronaca.
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici,
agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei
comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle
norme contrattuali sulla autonomia delle singole testate, anche in relazione
agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale
fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità
almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale
di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art.
23 Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea
di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti
professionisti e i praticanti; possono essere eletti solo i giornalisti
professionisti.
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in
luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici
a quelli del comitato di redazione Il comitato di redazione sarà integrato a
tutti gli effetti da un fiduciario professionista della redazione o dell'ufficio
di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti da un
fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di
corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto da un
fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e
dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con
diritto di voto da un fiduciario pubblicista eletto dai corrispondenti, dai
collaboratori fissi e dai pubblicisti part-time delle redazioni centrali,
decentrate e degli uffici di corrispondenza Nelle aziende editrici di periodici
i giornalisti pubblicisti godono dell'elettorato attivo e passivo. In quelle
aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti
pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita
da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in
prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori
sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere
un giornalista pubblicista.
Nel caso in cui un'azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i
rappresentanti sindacali per l'esercizio dei compiti specificatamente inerenti
le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri:
uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per
le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti Per
l'esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere
generale sui giornalisti dipendenti dell'azienda, sarà costituito tra i
rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale. Il
predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200
giornalisti dipendenti.
Nel caso in cui una azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale,
in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà
eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25
giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione
potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti
professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti
altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della
testata principale La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei
rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all'editore dall'Associazione
regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti
dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario
e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.
Note a verbale
1) La FNSI si riserva di dare
informazione alla FIEG del regolamento di elezione degli organismi sindacali
aziendali che si propone di elaborare, d'intesa con le Associazioni regionali di
stampa, durante la validità del presente contratto.
2) La FIEG e la FNSI, ferme restando le previsioni normative dell'articolo, si
impegnano nel corso di vigenza contrattuale ad operare una più razionale
collocazione sistematica dei relativi contenuti.
3) Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche
relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici
di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti
dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i
relativi aspetti.
Comunicati
sindacali.
Nell'ambito della funzione
informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di
informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radio televisive private
comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all'impegno di pubblicare
i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle
Associazioni regionali di stampa e de comitati di redazione secondo i seguenti
criteri territoriali i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa
Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale i comunicati
delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle
rispettive giurisdizioni territoriali.
Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno
tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo
sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell'azienda.
L'eventuale dissenso sulla opportunità della pubblicazione sarà risolto dal
rappresentante statutario dell'Associazione regionale della stampa o, per quanto
concerne le agenzie di stampa, della FNSI Tali comunicati dovranno contenersi in
limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti.
Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà
limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla
legge.
Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a
diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell'ambito di
quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici
consentiti dalla chiusura del giornale.
Tutela sindacale.
I componenti del comitato di
redazione, i fiduciari e i rappresentanti dei servizi nonché‚ delle redazioni
decentrate e degli uffici di corrispondenza non posso no essere licenziati o
trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell'Associazione
regionale di stampa.
Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla
notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall'attività
sindacale svolta. In caso di dissenso il giudizio spetta alla Commissione di cui
all'art. 47.
La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle
Associazioni regionali e interregionali di stampa, nonché‚ ai componenti del
consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto
delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica
alla Federazione Italiana Editori Giornali Analoga tutela spetterà ai membri
della Commissione di cui all'art. 47, sempre che i nomi dei membri che
rappresentano i giornalisti siano stati notificati preventivamente alla
Federazione Italiana Editori Giornali.
La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione
dell'incarico Rappresentanti per la sicurezza. La relativa materia è di
disciplina dell'allegato Q.
PRATICANTI
Art. 35
Presso i giornali quotidiani, presso
le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale,
presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere assunti come
praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della
professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o
frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25
redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli
indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle
Associazioni territoriali competenti e alla FIEG, saranno concordate fra
direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla
Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4.
L'assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall'editore
all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio
Regionale dell'Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di
cui all'art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso
termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione
anche l'eventuale cessazione del rapporto.
Il praticante è tenuto ad informare l'azienda dell'avvenuta modifica della sua
posizione amministrativa presso l'Ordine professionale con particolare
riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di
praticantato non comunicati all'atto dell'assunzione, ecc.
All'atto dell'assunzione i praticanti dovranno esibire all'editore la prova
documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso
altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane
per la stampa a diffusione nazionale o aziende editrici di periodici, come
indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di
iscrizione all'albo professionale dei giornalisti registro praticanti.
Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà
impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni
decentrate previo rimborso delle spese concordate e, comunque, assegnato per
almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale affidato alla
guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.
In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere
attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative
esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte
del C.d.R. Sulla base delle indicazioni fornite dai direttori le aziende
informeranno i comitati di redazione dei criteri adottati per la selezione dei
praticanti da assumere, tenuta presente anche la posizione di coloro che già
collaborano con l'azienda.
I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a) ad un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi;
b) ad un equo compenso mensile non inferiore ai minimi fissati dalle tabelle
allegate al presente contratto (pag. 126). Oltre ai minimi predetti sarà
corrisposta l'indennità di contingenza;
c) all'applicazione degli artt. 3 e 7 d) alla 13° mensilità nella misura e con
le modalità previste dall'art. 15;
e) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall'art. 17 per il lavoro
notturno;
f) ai compensi e alle maggiorazioni previste dall'art. 19 per il lavoro
prestato;
g) a un periodo annuale di ferie di 20 giorni lavorativi;
h) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per
l'idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione
giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in
occasione delle prove orali;
i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i
seminari promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed
interregionali dell'Ordine dei giornalisti che rilasceranno la certificazione di
frequenza, nonché‚ a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire
i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal
Consiglio Nazionale dell'Ordine;
l) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
m) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia.
Durante il primo mese avranno diritto alla intera retribuzione e per i
successivi due mesi a metà della stessa;
n) all'applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo
alle armi;
o) a un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a
fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta una indennità pari alla
retribuzione corrispondente al periodo di preavviso Avranno inoltre diritto al
trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982,
n. 297;
p) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l'azienda senza
dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto
all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione
correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del
praticante. Spetterà comunque al praticante il trattamento di fine rapporto di
cui al precedente punto;
q) in caso di trasferimenti di sede ad una indennità pari ad un mese di
retribuzione.
Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti
professionisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all'azienda
dell'avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità
professionale.
Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell'azienda,
quale praticante, sarà computato agli effetti dell'indennità di licenziamento,
della indennità redazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.
Note a verbale
1) Con riferimento ai nuovi regimi
tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i
praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995
nonché‚ del relativo sviluppo dell'iter retributivo in relazione alle
rispettive anzianità di servizio, si richiamano le disposizioni di cui alla
nota a verbale n. 1) del precedente art. 11 2) la disciplina dei contratti di
formazione e lavoro per i praticanti è stabilita secondo quanto previsto
dall'allegato O.
PUBBLICISTI
Art. 36
Nell'intento di eliminare dalla
disciplina del lavoro giornalistico le duplicità professionali ed occupazionali
a tempo pieno in analogia a quanto previsto dall'art. 8, si conferma con il
presente contratto quanto segue:
a) non possono più essere instaurati o, se in atto, devono essere risolti con
giustificazione che sorge dal presente contratto i rapporti di lavoro con
pubblicisti che prestano la loro opera con le caratteristiche e le modalità di
cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto, con orario di massima di
36 ore settimanali e senza esclusività professionale;
b) non possono più essere instaurati rapporti di lavoro con pubblicisti a tempo
pieno e con esercizio esclusivo dell'attività giornalistica.
Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e
prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica
il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti
di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto con esclusione di
quanto concerne gli aspetti previdenziali ed infortunistici gestiti dall'INPGI
Disposizioni in
deroga
1) Ai pubblicisti che, all'entrata
in vigore del presente contratto, risultano titolari di rapporto di lavoro ai
sensi della precedente lettera b) è data facoltà di optare per la permanenza
nell'elenco dei pubblicisti per la durata del rapporto in essere (dandone
comunicazione alla azienda). Ai pubblicisti in questione è consentito altresì
il passaggio ad altra azienda con rapporto che preveda l'esclusività
professionale e l'impiego a tempo pieno.
2) Le Federazioni stipulanti convengono sulla necessità di una riforma della
legge 3/2/1963, n. 69 per adeguarla alle nuove esigenze della professione
giornalistica e dell'attività delle aziende editoriali. In tal senso si
impegnano ad operare nelle sedi competenti. In attesa della modifica
dell'ordinamento della professione di giornalista possono essere costituiti
entro il periodo di vigenza del presente contratto rapporti di lavoro con
pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell'attività giornalistica
negli uffici stampa ed emittenti radiotelevisive di cui all'art. 1 del presente
contratto, nonché‚ nelle redazioni delle agenzie di stampa e di periodici nel
le quali, ai sensi dell'art. 34 della legge sopra richiamata, non è consentito
lo svolgimento della pratica giornalistica.
3) Per gli effetti decorrenti dall'1.10.1995 l'editore è tenuto a notificare
alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 4 i nominativi dei
pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto
previsto dal comma precedente (lettera b) e a rilasciare agli interessati
l'attestazione necessaria ai fini professionali che gli stessi svolgono attività
giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il
trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al
primo comma dell'art. 1 del presente contratto. Il giornalista pubblicista,
superato l'esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già
precedentemente riconosciutegli.
Nota a verbale
I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio
esclusivo dell'attività giornalistica assunti in applicazione del punto 2)
delle disposizioni in deroga trovano applicazione secondo gli importi definiti
per i giornalisti professionisti di cui al 1° comma dell'art. 1 del contratto
(in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995). A tal
fine i mesi di anzianità professionale per l'individuazione del minimo
tabellare sono computati con riferimento ai mesi di iscrizione all'elenco dei
pubblicisti dell'albo dei giornalisti Pubblicisti nelle redazioni decentrato
negli uffici di corrispondenza L'instaurazione di rapporti di lavoro
giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è
consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che esercitando ai sensi
dell'art. 1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o
impieghi prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni
decentrate o negli uffici di corrispondenza esclusi quelli di cui al punto b)
dell'art. 5 di quotidiani agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in
ragione di due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore
professionista, ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi
due o più redattori professionisti quattro pubblicisti per ogni ufficio di
corrispondenza di cui al punto d) dell'art. 5 due pubblicisti per gli altri
uffici di corrispondenza.
Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di
corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e
limiti.
a) si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10
(limitatamente al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto
di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione),
34, 42, 47 e 49 b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto,
per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a
ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino a
cinque anni trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità
aziendale di oltre cinque anni.
Per quanto riguarda l'aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti
nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo per le ferie non godute,
valgono le corrispondenti norme di cui all'art. 23 .
Al pubblicista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata,
oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente
testata dello stesso editore, è dovuto un ventiseiesimo della retribuzione
mensile maggiorato del 20%.
c) la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del
pubblicista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto stesso, dà diritto ad un preavviso da parte dell'editore di tre mesi
se il pubblicista non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di
quattro mesi se egli ha superato i cinque anni di anzianità aziendale nonché‚
alla corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio
1982, n. 297. Il pubblicista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà
abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di tre mesi. La inosservanza di
tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente
all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale
è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista dovrà essere
corrisposto dall'editore soltanto il trattamento di fine rapporto;
d) l'orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni
decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18
ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente
concordati per l'attività impegnata;
e) il pubblicista operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di
corrispondenza ha diritto ad una retribuzione mensile ivi comprese, in quanto di
ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima
non inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto
(pag. 127) e con riferimento all'orario settimanale massimo di 24 ore ed in
proporzione agli orari settimanali inferiori. Il pubblicista ha diritto per ogni
biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda ad una maggiorazione del
6% calcolata sulla retribuzione minima di cui al comma precedente riferita
all'orario settimanale di 18 ore. Si applicano, in quanto compatibili, le norme
di cui all'art. 13 Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal
rapporto sono regolati dalle norme di legge.
Nota a verbale
Per i rapporti di lavoro instaurati
anteriormente all'1.1.1981 l'anzianità di servizio utile per gli aumenti
periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data. Pubblicisti
collaboratori fissi. Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori
fissi ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento
retributivo previsto dall'art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a),
b) e c) del paragrafo precedente.
AGENZIE
DI INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Art. 37
Nelle agenzie di stampa l'editore,
con riferimento alla lettera e) dell'art. 34, fornirà al comitato di redazione
l'informazione sui criteri che ispirano l'attività commerciale delle agenzie e
sulle iniziative conseguentemente assunte.
Le agenzie di informazioni quotidiane costituite all'interno dei gruppi
editoriali devono operare con la caratteristica di testata autonoma ed applicare
ai giornalisti dipendenti di cui all'art. 11 la maggiorazione di agenzia
prevista dall'ultimo comma dell'art. 10.
ASSICURAZIONE
INFORTUNI
Art. 38
Nel caso di infortunio sul lavoro o
extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto
del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i
giornalisti professionisti o i loro aventi causa indicati nell'art. 4 del
Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 ai quali è applicato il
presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale
di redattore, nonché‚ i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a) per il caso di morte L. 180.000.000:
b) per il caso di invalidità permanente totale L. 210.000.000;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla
indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della
capacità lavorativa.
L'indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l'evento si
verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il
compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del
trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30%
se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del
cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell'evento nelle stesse epoche
sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece,
maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% del 20% Se al momento
dell'evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai
diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del predetto
regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel
caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per
l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo
complessivo del 50% dell'indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista
professionista e per il praticanti ed i loro aventi causa per gli infortuni che
si verifichi no dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e
sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del
rapporto di lavoro suddetto.
L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in
detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a
titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa.
Le aziende garantiranno la copertura assicurativa per infortuni professionali ed
extra professionali ai pubblicisti a tempo pieno con polizza che preveda lo
stesso trattamento disposto dal presente articolo.
Note a verbale
1) la FIEG e la FNSI procederanno
ad una verifica sull'andamento della gestione dell'assicurazione infortuni con
particolare riferimento ai fondi di riserva, al regime delle prestazioni
conseguente ad eventi di natura professionale o extra professionale nonché‚
ai parametri di valutazione delle invalidità e relativi gradi. A seguito di
tale verifica le parti valuteranno l'opportunità di modifica della convenzione
di cui al successivo art. 40, di revisione dei massimali previsti dall'art. 38 e
di esclusione del trattamento indennitario per i casi di invalidità inferiori
al 10%.
2) Le parti convengono che i trattamenti connessi con i casi di infarto del
miocardio o ictus cerebrale trovano applicazione per gli eventi determinatisi a
decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1993 e dal 16 novembre 1995.
Art. 39
Ai redattori addetti ai servizi di
cronaca, ai servizi sportivi nonché‚ agli inviati e agli informatori politici
e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad una assicurazione integrativa a
totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per
causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse,
scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle
cose di proprietà del redattore interessato (con un massimale non inferiore ai
2/3 del loro valore fino alla concorrenza di 4 milioni) e la sua eventuale
invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a lire 30.000.
Art. 40
I trattamenti previsti dal
precedente art. 38 saranno corrisposti per i giornalisti professionisti e per i
praticanti dall'INPGI sulla base di una convenzione con la FNSI Per il
finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 38 e degli oneri
connessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all'INPGI, con modalità
analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un
contributo mensile di lire 13.000 per ogni giornalista di cui allo stesso art.
38.
La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate
esigenze di gestione.
Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le
norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto.
Nel caso di rapporti plurimi il contributo mensile potrà essere ripartito tra
le aziende interessate.
Art. 41
Per la valutazione delle invalidità
e dei relativi gradi, nonché‚ per la liquidazione delle indennità assicurate
di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento
di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI d'intesa
con la FNSI e sentita la FIEG.
All'INPGI sono altresì deferiti, in collaborazione con la FNSI, gli adempimenti
che derivano dal presente articolo e dai precedenti artt. 38 e 40.
INVESTIMENTI
ED INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Art. 42
L'utilizzazione dei sistemi
elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle
redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della
qualità dell'informazione e l'economicità di gestione delle imprese. Questi
obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l'ammodernamento degli
impianti, anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di organizzazione del
lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell'impresa. Il
processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative,
lo sviluppo della diffusione e l'ampliamento delle aree di mercato.
Investimenti
La FIEG e la FNSI procederanno
annualmente all'esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel
settore a breve e medio termine Gli editori, anche tramite la FIEG, informeranno
a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali
dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali sia da parte
di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore la creazione di
insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti,
utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li
ispirano per quanto concerne la localizzazione, l'occupazione e la
qualificazione professionale dei giornalisti.
L'utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di
videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del
singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con
altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto
redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.
In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e nell'ambito delle
rispettive competenze a ciascun giornalista e ai singoli settori l'accesso a
tutta l'informazione che affluisce al sistema anche attraverso l'utilizzazione
dei VDT nell'ambito dell'attività lavorativa.
Piani di
trasformazione tecnologica
I piani di trasformazione
tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si
vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione
del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori
redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di
estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle
scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione
tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche
dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per
la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello
qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del
sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione
centrale e delle redazioni decentrate, nonché‚ le misure per garantire
adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista
Procedure e modalità di realizzazione dei piani. Per l'utilizzo dei sistemi
editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti si devono
seguire le seguenti procedure:
1) L'azienda con il necessario
anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione elabora il piano che
consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali
territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne
curerà l'inoltro alla FNSI. La consegna del piano di norma deve esser
effettuata alle parti interessate trenta giorni prima del l'inizio del confronto
obbligatorio fra le parti. Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche
acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo
costituito.
In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il
comitato di redazione, l'esame de piano e la trattativa di cui ai successivi
punti verrà effettuata con l'intervento dell'associazione territoriale di
stampa.
2) L'esame di conformità del piano
alle normative contrattuali avverrà di norma a livello nazionale tra la FIEG e
la FNSI, presenti l'azienda e le organizzazioni territoriali e aziendali,
ovvero, a livello territoriale qualora le parti firmatarie lo ritengano
possibile.
3) La trattativa proseguirà in sede
aziendale fra editore, direttore e comitato di redazione per la definizione del
piano e delle sue fasi di attuazione con particolare riferimento alle nuove
linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più
efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì
individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la
dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti
e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa
della redazione e la tutela della professionalità:
In particolare e in relazione alle caratteristiche del sistema saranno precisati
gli strumenti attraverso i quali assicurare:
a) la segretezza dei testi attraverso l'adozione di chiavi di accesso o la
predisposizione di particolari zone di memoria o altri tipi di accorgimenti
tecnici;
b) la permanenza, in memoria, per almeno 72 or di ogni testo con
l'identificazione dell'autore e delle correzioni introdotte, fatto salvo quanto
disposto dal l'art. 9;
c) accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda dei gradi di
competenza;
d) l'informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire
sul sistema editoriale;
e) misure di salvaguardia per il mantenimento dei testi in memoria nei casi di
guasti del sistema.
4) L'accordo fra editore e comitato
di redazione avvia la fase di introduzione del sistema che sarà
obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da
realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate,
nell'arco d tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione
produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche
che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.
Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento
dei redattori sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l'addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il
giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono
altresì a carico dell'editore le spese per visite, seminari e pubblicazioni
specializzate per consultazione redazionale, utili all'ulteriore aggiornamento
dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L'editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova
organizzazione del lavoro con l'obiettivo di determinare le scelte più
opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato
nel piano. Eventuali esuberanze di organico redazionale verranno risolte:
a) mediante l'eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l'utilizzo dell'avvicendamento normale dei giornalisti.
Nei casi in cui l'azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le
procedure previste dal protocollo consultazione sindacale allegato al presente
contratto.
Utilizzo dei sistemi
editoriali
Fermo il riferimento alle norme
degli artt. 6, 2 e 34 commi d) ed e) il giornalista utilizzerà le nuove
tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell'ambito
delle redazioni centrali e decentrate.
Nella organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad
utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i
nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul
materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all'azienda
collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle
proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che
siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei
poligrafici.
Nei casi in cui l'utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di
integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in
sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche
composte da rappresentanti della direzione aziendale e del C.d.R. alle quali
saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali
commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione
delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei
piani.
Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente
dall'esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di
servizio, o testi elaborati da altri redattori.
Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati
preliminarmente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze,
qualifiche, mansioni e responsabilità.
Gli interventi sui testi salvo quanto previsto da primo comma dell'art. 9 sono
riservati alla sola redazione.
L'accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno
eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già
pubblicato. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del
sistema.
Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi nel rispetto delle
vigenti norme contrattuali possono essere effettuate esclusivamente dalla
direzione responsabile del giornale, dai capi redattori, dai capi ser vizio e/o
dai redattori, ciascuno per il settore di su competenza.
L'utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il
rendimento del redattore, la sua produttività ed i tassi di errore. Sono,
pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.
La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al
terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare
l'ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o
modifica sulle pagine stesse connessi all'esercizio della sua professionalità.
Restano invece di competenza dei lavoratori poligrafici gli interventi
tecnico-produttivi resi necessari dalle caratteristiche del sistema.
Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera esclusiva del
redattore grafico anche se si richiamano dal magazzino soluzioni o schemi già
catalogati. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti la
progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua
professionalità. Le videostazioni devono essere collocate all'interno delle
redazioni e ad esse devono essere adibiti solo redattori Per gli interventi al
VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di
rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di
agenzia riprodotti su carta.
Ambiente di lavoro e
tutela della salute
La riconversione tecnica degli
impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni
ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale
costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi
connessi alla prevenzione e all tutela della salute ed integrità dei
giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali.
L'Osservatorio organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede
presso la CASAGIT e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti
dell'apparato tecnico della CASAGIT medesima e di altre strutture medico
scientifiche esterne.
All'Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell'azienda o del C.d.R.,
lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere
medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da
adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano
stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle
caratteristiche proprie dell'espletamento dell'attività giornalistica.
All'Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia
di cui al presente paragrafo Per la prevenzione e la tutela della salute ed
integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici
editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità
per la realizzazione tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal
l'Osservatorio permanente delle visite mediche preventive all'installazione e
all'utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di
quelle successive.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini preventive e di
controllo concordate con le rappresentanze sindacali L'installazione di nuovi
impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti
di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo
antiradiazioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche
strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall'uso dei VDT
con salvaguardia della sua professionalità.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche
proprie dell'attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento
dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima,
realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto
legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa
delle risposte da parte del sistema.
Teletrasmissioni in
fac-simile
La teletrasmissione a distanza in
fac-simile dei giornali quotidiani, o la teletrasmissione di parte di essi
integrata nella sede in cui tale teletrasmissione arriva con l'inserimento di
altre pagine di testo e pubblicità qui composte e che aggiunte alle pagine tele
trasmesse formano un'edizione locale del medesimo quotidiano, possono essere
attuate dalle aziende co la salvaguardia dei livelli occupazionali alle seguenti
condizioni:
a) nelle aziende in cui la teletrasmissione ha luogo, sarà mantenuto il livello
occupazionale precedente all'impiego della stessa (numero dei posti di lavoro);
b) nel caso che la trasmissione in fac-simile riguardi testate plurime o varie
testate facenti capo ad un stesso gruppo editoriale, il mantenimento dei livelli
occupazionali dovrà essere salvaguardato sia dall'unità aziendale che
trasmette, come da quella che riceve in fac-simile;
c) ogni qualvolta si intenda introdurre l'utilizzazione o una nuova o diversa
utilizzazione della trasmissione in fac-simile le Federazioni stipulanti si
incontreranno un mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema
per esaminare i riflessi di tali innovazioni;
d) le parti contraenti si impegnano a incontrarsi almeno ogni sei mesi per
verificare, attraverso i dati previdenziali di categoria, il movimento delle
forze occupazionali del settore a monte e a valle del processo produttivo
conseguente all'introduzione della trasmissione in fac-simile nell'intento che
la teletrasmissione non danneggi i livelli occupazionali. Le Federazioni
stipulanti si impegnano, nel caso in cui dall'esame di questi elementi
risultassero sostanziali modificazioni di livelli occupazionali riferibili
all'entrata in funzione del nuovo sistema, a proporre e realizzare
congiuntamente iniziative capaci di sanare tali situazioni.
Nota a verbale
Si conferma che i riferimenti ai
VDT previsti dai paragrafi Utilizzo dei sistemi editoriali e Ambiente di lavoro
e tutela della salute comprendono anche i p.c. redazionali collegati o meno al
sistema.
ECONOMIE
DI GRUPPO ED INTERAZIENDALI
Art. 43
L'utilizzazione plurima del
materiale giornalistico (sinergie editoriali) realizzata anche con l'impiego di
sistemi informatici e telematici da parte di testate (quotidiani, periodici,
agenzie di informazione) appartenenti o comunque collegate a gruppi editoriali o
consorzi di testate, deve essere diretta all'economicità delle gestioni, al
recupero produttivo, allo sviluppo del pluralismo, al miglioramento della qualità
dell'informazione, all'ampliamento della diffusione dei giornali e delle aree di
mercato facilitando anche la nascita di nuove iniziative, in una prospettiva di
tutela dell'occupazione ed avendo riguardo alla valorizzazione della
professionalità giornalistica ed alle caratteristiche tipiche delle testate
interessate Il programma di integrazione o di supporto del materiale
giornalistico redazionale delle singole testate, impostato dai gruppi o aziende
sulla base del piano editoriale alla cui definizione partecipano i direttori
delle testate interessate, deve essere attuato, nel rispetto della piena
autonomia dei direttori ai sensi dell'art. 6 e del ruolo attivo delle redazioni
interessate, promuovendo la equilibrata valorizzazione delle risorse
professionali.
In tal senso l'utilizzo del materiale messo a disposizione della redazione con
il programma di integrazione o di supporto è stabilito dal direttore
nell'esercizio dei propri poteri.
La redazione si avvarrà degli strumenti tecnico-professionali necessari ed
idonei per eventuali interventi.
Ai giornalisti non potrà essere richiesta l'obbligatorietà di prestazioni
multimediali esterne al settore della stampa e l'utilizzazione dei risultati
dell'attività giornalistica deve essere effettuata esclusivamente nell'ambito
delle testate interessate ai programmi sinergici, per i quali non trova
applicazione l'art. 14.
Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico sarà
realizzato nel rispetto dell'autonomia professionale dei giornalisti secondo le
specifiche legislative e del presente contratto.
I singoli piani relativi ai programmi di integrazione o di supporto con i
necessari riferimenti alla salvaguardia dell'occupazione nelle forme e con gli
strumenti previsti dal contratto saranno trasmessi alla commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 47 che esprimerà pareri sulla conformità degli
stessi alle norme contrattuali. I piani saranno contestualmente trasmessi alla
FIEG, alla FNSI ed alle organizzazioni aziendali e regionali. La commissione
paritetica nazionale si pronuncerà nei 20 giorni successivi alla trasmissione
dei piani.
Acquisito il parere della commissione, i piani relativi ai programmi di
integrazione o di supporto formeranno oggetto di confronto in sede aziendale ai
fini della loro applicazione, confronto che dovrà esaurirsi nei trenta giorni
successivi. Le aziende dovranno fornire notizie e dati utili ai fini dell'esame
dei piani. In sede di confronto i C.d.R. potranno essere assistiti dalle
organizzazioni sindacali territoriali. In caso di controversie nella fase
applicativa, ognuna delle parti potrà chiedere il rinvio delle questioni in
esame alle organizzazioni nazionali per le soluzioni di competenza Inserti
separati o altre testate non prodotti dalla redazione possono essere diffusi in
aggiunta alle normali edizioni dei quotidiani o dei periodici, nel rispetto
delle prerogative del direttore di cui all'art. 6 Per i trasferimenti ed i
mutamenti di mansione dei giornalisti eventualmente necessari per l'attuazione
dei piani troverà attuazione quanto disposto dall'art. 22 Nei modi che saranno
definiti in sede aziendale i giornalisti delle singole testate quotidiane o
periodiche interessate a processi sinergici saranno posti nelle condizioni di
conoscere l'utilizzazione finale della loro opera ferma restando la tutela
prevista dall'art. 7 della legge 22.4.1941 n. 663 La Commissione nazionale
paritetica esprime, quale organo di promozione delle relazioni industriali tra l
predette Federazioni, pareri in ordine alla futura evoluzione contrattuale della
normativa sulla base delle esperienze realizzate e delle questioni insorte in
sede d applicazione.
Dichiarazione a
verbale
Le parti dichiarano che il compito
affidato alla Commissione Paritetica Nazionale è quello di un serio
approfondimento del piano, con tempi serrati di confronto, con l'intento di
pervenire ad un parere di conformità comune.
Alla fine, nei tempi previsti, il parere dovrà essere formulato eventualmente
riflettendo le differenti valutazioni dei componenti Nei casi di maggior
rilevanza nazionale ove il parere non fosse unanime le Organizzazioni nazionali
possono trasmetterlo per conoscenza al Ministero del Lavoro Dichiarazione del
Ministro del lavoro (30 luglio 1991 Nei casi in cui il Ministero del Lavoro
dovesse essere informato della sussistenza di un parere non unanime circa i
piani sinergici, di cui all'art. 43 del contratto stipulato per i giornalisti
tra FIEG e FNSI, il Ministro effettuerà un tentativo di mediazione, invitando
le parti ad astenersi, in pendenza del tentativo, da scelte unilaterali o da
azioni conflittuali Analogamente, il Ministro conferma la propria disponibilità
a favorire il raggiungimento di un positivo accordo tra le parti ogni qualvolta
si debbano affrontare ripercussioni negative sull'occupazione nel settore, che
abbiano rilievo nazionale, a partire da quelle situazioni specificatamente
individuate nell'art. 4 e nell'allegato D del citato contratto.
Naturalmente restano ferme le prerogative giuridiche delle parti.
RAPPORTO
TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Art. 44
Allo scopo di tutelare il diritto
del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal
messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi
pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi
distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici Gli
articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività
redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario I testi
elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di
pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma
l'indicazione del l'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando
trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato I
direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6, e considerate le
peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della
qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e
pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei
comitati di redazione.
AGGIORNAMENTO
CULTURALE PROFESSIONALE
Art. 45
Le parti, allo scopo di soddisfare
l'esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori,
attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale, convengono
quanto segue le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle
disponibilità, d'intesa con le direzioni e i comitati o fiduciari di redazione,
avvieranno a tale scopo iniziative determinandone programma, durata, modalità
di svolgimento e di partecipazione ciascuna azienda favorirà la partecipazione
di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative
culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo parere
del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata alla sede
aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso
retribuito e di concorso alle spese le Federazioni contraenti promuovono e
organizzano, annualmente e congiuntamente in collaborazione con gli organismi
professionali corsi nazionali o di aggiornamento culturale-professionale,
stabilendone di volta in volta programmi, durata, modalità di partecipazione
dei giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni
medesime valuteranno periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a
livello aziendale in materia di aggiornamento professionale.
CONTRATTAZIONE
AZIENDALE
Art. 46
La contrattazione aziendale ha
durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principio dell'autonomia dei
cicli negoziali, con quella di livello nazionale.
In sede di prima applicazione la contrattazione aziendale potrà svolgersi a
decorrere dal primo trimestre del 1997 nell'ambito delle condizioni sotto
indicate ed è caratterizzata dalla temporaneità di vigenza e dalla variabilità
dei contenuti in relazione alle verifiche di consuntivo. Le erogazioni
economiche del livello aziendale non possono riguardare aspetti retributivi
ripetitivi di quelli propri del c.c.l.g. e sono strettamente correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti,
aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di sviluppo
delle professionalità ed altri elementi di competitività a disposizione delle
aziende nonché‚ ai risultati legati al positivo andamento economico
dell'impresa nel periodo interessato compresi i margini di produttività che
potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente
già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di c.c.n.l.
Le parti aziendali concorderanno dei programmi e determineranno forme, tempi e
altre clausole per le verifiche di consuntivo sui risultati conseguiti.
COMMISSIONE
PARITETICA NAZIONALE E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
Art. 47
E’ costituita una Commissione
paritetica nazionale, formata da quattro rappresentanti della Federazione
Editori e da quattro rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa,
cui è demandata la gestione applicativa del contratto nazionale.
La Commissione svolgerà anche funzioni di conciliazione per le vertenze
individuali connesse con l'interpretazione del contratto nazionale che le parti
aziendali sono tenute a sottoporre al giudizio conciliativo della Commissione
stessa sospendendo nel frattempo ogni altra azione. Decorso un mese dalla
denuncia delle controversie alla commissione senza che il tentativo di
conciliazione sia stato compiuto od abbia avuto esito le parti potranno adire
l'autorità giudiziaria riprendendo la propria libertà di azione.
Per i casi di responsabilità civile verso terzi conseguenti ai reati commessi
dal giornalista nell'esercizio dell'attività professionale e coinvolgenti
questioni di estrema rilevanza economica, la Commissione Paritetica esaminerà
nella fattispecie concreta e sulla base degli elementi di fatto, gli eventuali
limiti di responsabilità del giornalista nel contesto complessivo della linea
politico-redazionale della testata.
Qualora a livello aziendale dovesse verificarsi una difformità di
interpretazione in merito alle norme de presente contratto che abbia rilievo
collettivo, le parti aziendali, in caso di mancato raggiungimento di un accordo
entro tre giorni, potranno consensualmente deferire la vertenza alla cognizione
delle organizzazioni nazionali. Il tentativo dovrà essere esaurito nei tre
giorni successivi.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della
discussione relativi a livello nazionale.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i limiti predetti, le
parti non procederanno ad azioni dirette.
TRATTENUTA
DELLE QUOTE SINDACALI E DELLA QUOTA DI SERVIZIO
Art. 48
Quote sindacali
Le aziende, in quanto espressamente
delegate per iscritto dai singoli giornalisti, tratterranno sulla retribuzione
mensile dei medesimi le quote sindacali destinate alle Associazioni regionali di
stampa, nell'importo dalle stesse notificato Le aziende verseranno alle
Associazioni destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.
Quote di servizi Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai
singoli giornalisti tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi
l'aliquota dello 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale
a favore delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e cioè la
Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le Associazioni regionali di
stampa.
La trattenuta di cui al precedente comma sarà versata dall'azienda alla CASAGIT.
VALIDITA’
E DURATA
Art. 49
Il presente contratto ha valore per
il territorio della Repubblica Italiana. La disciplina collettiva ha durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. In
applicazione del protocollo governativo del 3 luglio 1993, che le parti
recepiscono a tutti gli effetti della disciplina del lavoro del settore, il
contratto fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha
decorrenza dal 1° ottobre 1995 e avrà validità fino al 30 settembre 1999 per
la parte normativa e fino al 30 settembre 1997 per la parte retributiva.
Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera
raccomandata almeno cinque mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato di
anno in anno.
Allo scopo di evitare vacanza contrattuale le eventuali proposte di modifica
dovranno essere presentate nello stesso termine al fine di consentire l'apertura
delle trattative tre mesi prima della data di scadenza.
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