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DECRETO LEGGE 26 aprile 1996, n. 213 Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilancio delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma e del Teatro alla Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dei medesimi enti, nonché a favore del Teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina della durata di protezione del diritto d'autore; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: CAPO I Art. 1 Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati: a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante; b) nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile; c) sede legale; d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita; e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno; f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.
2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge. 3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1. 4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 2. Obbligo di pubblicazione di bilancio 1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. 2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. 3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità" . 4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, gi. sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente: " Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero più di un rappresentante in almeno un ramo del Parlamento, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dal 1 gennaio 1995, e' corrisposto:" . 5. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte del parlamentare interessato, certificata dalla Camera di cui e' componente". Art. 3. Sanzioni 1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. 2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile. Art. 4. Utilizzazione della Guardia di finanza 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6. Norme abrogate 1. Sono abrogati; a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268; c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73; d) gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382; f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria; g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223"; h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b). 2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente capo.
CAPO II Art. 7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non e' altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro". Art. 8. Contributi straordinari ad enti lirici 1. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti. 2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, e' erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.
Art. 9. Durata della protezione del diritto d'autore 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31, 32 e 32-bis della stessa legge, sono elevati a settanta anni. 2. I termini di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni. 3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui all'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevato a cinquanta anni. 4. Il termine di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui all'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevato a cinquanta anni. 5. Il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori previsto all'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevato a cinquanta anni. 6. E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 7. I termini di durata di protezione disciplinati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti sempre che, per effetto dell'applicazione dei termini di cui ai citati commi, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995. 8. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, e norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 9. La disciplina prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione e' ripristinata a norma del comma 7 e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma e' cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione. 10. Restano salvi gli atti e le operazioni compiuti anteriormente alla del 29 giugno 1995, relativamente alle opere oggetto dei diritti di cui al comma 7. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il Presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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