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DECRETO
LEGGE 16 settembre 1996, n. 680 Regolamento
recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti
televisive locali Visto l'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione; Visto l'articolo 23 della legge 6
agosto 1990, n. 223; Visto l'articolo 11, comma 1,
lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni; Visto l'articolo 7 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422; Ritenuta la necessità di regolare i
metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per
l'accesso, da parte delle imprese di radiodiffusione televisiva, alle
provvidenze previste dalle norme citate, nonché la modalità di erogazione
delle stesse; Visto l'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241; Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995. Considerato che il Consiglio di
Stato ha ritenuto che debbano essere emanati due distinti regolamenti per i
contributi alle emittenti radiofoniche e per i contributi alle emittenti
televisive dal momento che la previsione legislativa per l'emanazione del
regolamento, di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.
67, si limita a quello per le emittenti radiofoniche nella forma di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni specifiche per le
emittenti televisive, occorre applicare la norma di carattere generale di cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'emanazione dei
regolamenti; Ritenuta la necessità di adeguarsi
al suddetto parere; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri; EMANA
Il seguente regolamento: Art.
1 Presentazione
della domanda 1.
Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo
posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Via Boncompagni 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le
disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale
rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere
inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. 2. Le domande devono essere
inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a
quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo
articolo 2, comma 1, salva la possibilità di completare la documentazione
successivamente. 3. Le imprese di radiodiffusione
televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo,
entro trenta giorni da quando iniziano l'attività necessaria per ottenere le
provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato,
all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 -
00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma
autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volontà. Di produrre le
domande prescritte nonché l'impegno ad effettuare propri programmi informativi
come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel
preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di
ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate
dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione
delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il
suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma
autenticata, può essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli
stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti
all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso
l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le
riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel
preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante
plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo
con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla
esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o
diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La
comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli
organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre
dell'anno di riferimento della domanda . 4. Qualora nel corso dell'anno
l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi
autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i
requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione
immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri e a
ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi
interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in
bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande
di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che
l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato
rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi
competenti all'applicazione delle tariffe. 5. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione
"programmi informativi autoprodotti", contenuta nell'articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, a quella "propri programmi informativi"
contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali
espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti
informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro
informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identita'
di ogni programma. Art.
2 Documentazione
1. Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: 1) la sede legale e operativa
dell'impresa; 2) il giornalista direttore
responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita; 3) il proprietario della testata,
nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che
esercita l'impresa; 4) le ore di trasmissione quotidiane
effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le
ore 23; 5) estremi di iscrizione al Registro
delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione
televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 6) il numero di codice fiscale e di
partita IVA dell'impresa; 7) l'autorizzazione alla
prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva
prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 8) il periodo di tempo
dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e
telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o
ripetitive. b)
copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e
dello statuto, nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina
degli amministratori e dei sindaci della società esercente l'impresa in carica
nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che
esercita l'impresa; c)
il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare
l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al
netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri
programmi informativi; d)
certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente
tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che
contraddistingue le trasmissioni dell'emittente; e)
per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento
ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia
autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione
dell'avvenuto pagamento. 2.
Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali,
sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni
giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di
trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo. 3.
Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute
variazioni, e' consentito far riferimento ai documenti presentati
precedentemente. Art.
3 Controlli
1. Oltre gli eventuali controlli
previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278, l'Ufficio per
l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere l'esibizione o la copia
del registro di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai fini del controllo. (Seguiva un alinea non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti). Art.
4 Modalità
di erogazione delle provvidenze 1. L'Ufficio per l'editoria e la
stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie,
in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle
tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio
1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di
radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad
erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai
servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così
come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
dall'articolo 5 del presente regolamento. 2. L'Ufficio per l'editoria e la
stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva
indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento,
che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze
telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i
sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge
25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli
organismi competenti all'applicazione delle tariffe l'elenco delle imprese di
radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinché le
riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima
bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle
emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento e'
fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si
conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione. 3. L'Ufficio per l'editoria e la
stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di
una commissione così composta: -
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la
presiede; -
un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; -
un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni; -
il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; -
il capo dell'Ufficio dell'editoria e la stampa del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; -
un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni nazionali
di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di cinque
membri; -
un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; -
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; -
due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con
l'informazione televisiva, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; -
un esperto del settore radioelettrico designato dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni. 4.
La commissione e' nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la
validità delle deliberazioni della commissione e' richiesta in prima
convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in
seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente,
di almeno un terzo degli stessi. 5.
A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene
data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa
quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione
sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art.
5 Agenzie
di informazione 1. Ai fini dell'applicazione del
presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le
agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di
informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto
1990, n. 250. 2.
Il rimborso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 25
febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, può essere effettuato
in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva in relazione all'importo
delle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in
possesso dei seguenti requisiti: a)
siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma
produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale
relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un
bacino di utenza non inferiore a quello regionale; b)
siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella
stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che effettuano servizi
informativi televisivi; c)
abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di
agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga; d)
emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito
locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700; e)
operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle lettere c) e d).
Art.
6 Comunicazioni
delle agenzie di informazione 1. Le agenzie di stampa e di
informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro e non
oltre il 31 marzo di ogni anno presso l'Ufficio per l'editoria e la stampa del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri la seguente documentazione: a)
certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e degli altri
dipendenti occupati nell'anno precedente con un rapporto continuativo di lavoro
subordinato e in applicazione di contratti nazionali collettivi di lavoro; b)
copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di radiodiffusione
televisiva relativi all'anno di riferimento dei contributi; c)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero di
notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi nell'anno precedente con
l'indicazione della durata complessiva degli stessi. d)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le tariffe di
abbonamento praticate nell'anno precedente; e)
il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; f)
certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione
della testata giornalistica. 2.
I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che
abbiano depositato la documentazione sopra indicata. Art.
7 Rimborso
riduzioni tariffarie 1. A cura del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
corrisposto ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, il rimborso
delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di
noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo
compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella
domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa
televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a
tariffa intera che al 50%, relative all'energia attiva, al corrispettivo di
potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione
delle imposte. 2.
Alle domande degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe
riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le copie autenticate dal
responsabile della società erogante delle note di liquidazione alla singola
impresa nella quale devono essere indicate: a) il numero d'utenza ed eventuali
variazioni intervenute; b) la somma rimborsata. 3.
Per le richieste degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe che
si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente
applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il
riepilogo dei minori introiti per l'anno di riferimento con le relative
bollette. 4.
I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all'applicazione
delle tariffe per l'intero anno previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella
domanda presentata dalle imprese televisive. Gli organismi competenti
all'applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le
eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell'anno. 5.
Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
l'avvenuto rimborso specificando l'anno, la somma ricevuta e le utenze alle
quali il rimborso si riferisce. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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