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Il diritto d’autore dei giornalisti nella Legge n. 633 del 1941 Legge
n. 633/1941 e successive modifiche. Art.
38 Nell'opera collettiva, salvo patto
in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7. Ai singoli collaboratori dell'opera
collettiva é riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente,
con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti. Art.
39 Se un articolo é inviato alla
rivista o giornale per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del
giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore
riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia
dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non
avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione. Trattandosi di articolo fornito da
un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la
riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso
però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può
utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si
tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista. Art.
40 Il collaboratore di opera collettiva
che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo
nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei giornali questo diritto non
compete, salvo patto contrario, al personale della redazione. Art.
41 Senza pregiudizio dell'applicazione
della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto,
salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle
modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza
indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o
riduzione di parti di detto articolo. Art.
42 L'autore dell'articolo o altra opera
che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in
estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla
quale é tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in
riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di
riprodurli in altre riviste o giornali. Art.
43 L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
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