LEGGE 20 OTTOBRE 1964, N. 1039

Norma transitoria per i Praticanti giornalisti

ART. 1

Al secondo capoverso dell'art. 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole: "La Commissione unica procede all'iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 73".

ART. 2

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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