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LEGGE 20 OTTOBRE 1964, N. 1039 Norma transitoria per i Praticanti giornalisti ART. 1 Al secondo capoverso dell'art. 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole: "La Commissione unica procede all'iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 73". ART. 2 La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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