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Legge 7 marzo 2001, n. 62"Nuove norme
sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
n. 416" Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 2. Non
costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente
suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente
all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera
filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico,
realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera
dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla
programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico
attraverso i mezzi audiovisivi. Art. 2. (Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza) 1. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il primo comma è sostituito dal seguente: d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali». Art. 3. (Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria) 1. A decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l’importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all’articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire. 2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell’edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. L’ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi. Capo II INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE Art. 4. (Tipologie di interventi nel settore editoriale) 1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all’articolo 8. Art. 5. (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all’attività bancaria. 2. Al Fondo
affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello
Stato, il contributo dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di ciascun
beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate,
le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all’articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto
fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per
le concessioni già effettuate. Art. 6. (Procedura automatica) 1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche: a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire; b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda. 2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande. 3. Le domande di
concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della
completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa
documentazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande
presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La
concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse
finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse
finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è
ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo
tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di
presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera. Art. 7. (Procedura valutativa) 1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche: a) finanziamento, eccedente l’importo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell’istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi; b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda. 2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo. 3. I requisiti
dell’iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al
fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento
degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria
dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle
spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi
di sviluppo aziendale. Art. 8. (Credito di imposta) 1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l’investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi. 2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali; b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: 1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale; 2) la
realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una o più unità di
lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a
svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto; 3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l’attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni. Art. 9. (Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale) 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell’attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all’estero. 2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1: a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico; b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all’estero. 3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all’estero dei prodotti editoriali italiani. 4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma: a) per l’apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente; b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l’apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative. 5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Art. 10. (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura) 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Art. 11. (Disciplina del prezzo dei libri) 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 2. È consentita
la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità
effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al
10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1. a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica; b)
libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi
artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni
eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; 4. Salva
l’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare
tra l’80 e il 100 per cento: b)
in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o
centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali; 5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 6. Salva
l’applicazione dell’articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e dell’articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i
libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può
superare il 5 per cento. a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6; b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso. Capo III ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE Art. 12. (Trattamento straordinario di integrazione salariale) 1. All’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il primo comma è sostituito dal seguente: Art. 13. (Risoluzione del rapporto di lavoro) 1. L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: «Art. 36. – (Risoluzione del rapporto di lavoro). – 1. I dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall’obbligo del preavviso in caso di dimissioni». Art. 14. (Esodo e prepensionamento) 1. L’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: «Art. 37. – (Esodo
e prepensionamento). – 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con
l’esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è
data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento
di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento
medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità
contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995. 2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. 3.
La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria
corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all’importo risultante
dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione
medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione
della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato
rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono
iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi
straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi
ordinari. 2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all’articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981. Art. 15. (Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti) 1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria. 2. Il Fondo di cui
al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei
giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali
quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a
diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a
seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza. a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all’attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni; b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l’esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall’articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue. Capo IV SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 16. (Semplificazioni) 1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni. Capo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 17. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per l’anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l’anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l’anno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l’anno 2001, lire 41,6 miliardi per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per l’anno 2001, lire 20,5 miliardi per l’anno 2002 e lire 53,5 miliardi per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 18. (Modifica all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250) 1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dai seguenti: «2. A decorrere
dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente
articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici
di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a)
e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti: b)
editino la testata stessa da almeno tre anni; 2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 2-ter.
I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena
e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) e g) del comma 2
del presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione che le imprese
editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati
da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa. Art. 19. (Interventi a sostegno della lettura nelle scuole) 1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole». Art. 20. (Disposizione finale) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano l’ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall’articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell’articolo 3 della medesima legge. Art. 21. (Disposizione transitoria e abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della presente legge.
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