La
Legge sulla stampa del 1948
Legge
8 febbraio 1948 n. 47
DISPOSIZIONI
SULLA STAMPA
1.
DEFINIZIONE DI STAMPA O STAMPATO.
Sono
considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici e fisico-chimici, in
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
2. INDICAZIONI
OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI.
Ogni stampato
deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il
domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici di
qualsiasi altro genere devono recare l'indicazione: del luogo e della data della
pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che
contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti
gli esemplari.
3. DIRETTORE
RESPONSABILE.
Ogni giornale o
altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano (o cittadino
comunitario in base all'articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e
possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla
Repubblica se possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste
elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare deve essere nominato
un vice direttore che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si
applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma
precedente.
4. PROPRIETARIO.
Per poter
pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano
residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle
liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere
gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. (Il
proprietario può essere cittadino comunitario in base all'articolo 9 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52).
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma
precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita
l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.
5. REGISTRAZIONE.
Nessun giornale
o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1.
una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o
vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di
essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa
dal proprietario nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2.
i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3.
un documento da cui risulti l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti, nei casi in
cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4.
copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona
giuridica.
Il presidente del
tribunale o un giudice da lui delegato, verifica la regolarità dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico
in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
I1 registro è pubblico.
6. DICHIARAZIONE
DEI MUTAMENTI.
Ogni mutamento
che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta
dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle
forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con
gli eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma
dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla
persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.
L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 6 è penalmente sanzionata
dall'art. 18 della legge stessa.
7. DECADENZA
DELLA REGISTRAZIONE.
L'efficacia
della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il
periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione
una interruzione di oltre un anno.
8. RISPOSTE E
RETTIFICHE.
Il direttore o,
comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano
o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei
soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati
attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro
dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente
sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,
in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato
la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il
secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella
stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha
determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute
entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche,
per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o
dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto
disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di
rettifica, (se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21) può
chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che
sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre milioni
a cinque milioni di lire. (La sentenza di condanna deve essere pubblicata per
estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il
caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata).
9. PUBBLICAZIONE
OBBLIGATORIA DI SENTENZE.
Nel pronunciare
condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice
ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per
estratto, nel periodico stesso. I1 direttore responsabile è tenuto a eseguire
gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, l comma, del codice di
procedura penale.
10. GIORNALI
MURALI.
Il giornale
murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche
se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della
legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso dell'affissione all'autorità
di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 cod. pen.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
11. RESPONSABILITÀ
CIVILE.
Per i reati
commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli
autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
12. RIPARAZIONE
PECUNIARIA.
Nel caso di
diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere
oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art.185 del cod. pen., una somma a
titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità
dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
13. PENE PER LA
DIFFAMAZIONE.
Nel caso di
diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di
un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e
quella della multa non inferiore a lire cinquecentomila.
14. PUBBLICAZIONI
DESTINATE ALL'INFANZIA O ALL'ADOLESCENZA.
Le disposizioni
dell'art. 528 cod. pen. si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai
fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità
ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od
a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le
pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali o periodici destinati
all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche
e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire
il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
15. PUBBLICAZIONI
A CONTENUTO IMPRESSIONANTE O RACCAPRICCIANTE.
Le disposizioni
dell'art. 528 del cod. pen. si applicano anche nel caso di stampati i quali
descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti,
avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter
turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter
provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
16. STAMPA
CLANDESTINA.
Chiunque
intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia
stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal
quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale
questi siano indicati in modo non conforme al vero.
17. OMISSIONE
DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI.
Salvo quanto è
disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle
indicazioni prescritte dall'art. 2 è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire centomila.
18. VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI STABILITI
DALL'ART. 6.
Chi non
effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o
continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata
rifiutata l'annotazione del mutamento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire duecentocinquantamila.
19. FALSE
DICHIARAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DI PERIODICI.
Chi nelle
dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è
punito a norma del primo comma dell'art. 483 cod. pen.
20. ASPORTAZIONE,
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI STAMPATI.
Chiunque
asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le
prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o
diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la
stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state
osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo
pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a
pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
21. COMPETENZA E
FORME DEL GIUDIZIO.
La cognizione
dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non
sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
A1 giudizio si procede col rito direttissimo (abolito dalla Corte
costituzionale).
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine
massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
22. PERIODICI GIÀ
AUTORIZZATI.
Per i giornali
e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la
registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere effettuata nel termine di
quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
23. ABROGAZIONI.
Sono abrogati
il R.D. legge 14 gennaio 1944, n.13 e ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con quelle della presente legge.
24. NORME DI
ATTUAZIONE.
I1 Governo
emanerà le norme per l'attuazione della presente legge.
Le norme di attuazione, preannunciate nell'art. 24, non sono state più emanate.
25.
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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